No riliquidazione quota retributiva pensione con sistema retributivo puro (Corte dei Conti Sez. III App. n. 78 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, elaborato dalle Sezioni Riunite in applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, è riferito esclusivamente alla quota retributiva delle pensioni liquidate con il sistema misto, in favore del personale che al 31 dicembre 1995 vanta un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Per i lavoratori iscritti che alla medesima data possono far valere un’anzianità di almeno diciotto anni, l’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 impone la liquidazione dell’intero trattamento secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Ne consegue che è errata la riliquidazione della quota retributiva con l’aliquota del 44% per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, quando la pensione sia stata già interamente calcolata con il sistema retributivo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in congedo dall’aprile 2012, adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania per ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44% per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, oltre arretrati, rivalutazione e interessi. L’INPS non si costituiva in primo grado.
Il giudice territoriale, dichiarata la contumacia dell’Istituto, accoglieva parzialmente il ricorso e condannava l’INPS alla corresponsione della pensione rideterminata, oltre accessori e spese di lite. Avverso tale decisione l’Istituto proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995, nonché l’erronea applicazione del principio espresso dalle Sezioni Riunite.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello accoglie il gravame e riforma integralmente la sentenza impugnata. Il nodo interpretativo riguarda l’ambito di applicazione del coefficiente del 2,44% annuo fissato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, poi esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021.
La Corte ricostruisce la disciplina dei commi 12 e 13 dell’art. 1 legge n. 335/1995. Il comma 12 riserva il sistema misto — somma della quota retributiva per le anzianità anteriori al 31 dicembre 1995 e della quota contributiva per quelle successive — a chi a quella data vanta meno di diciotto anni di contribuzione. Il comma 13, invece, stabilisce che per i lavoratori con almeno diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995 la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo.
Il coefficiente elaborato dalle Sezioni Riunite si riferisce espressamente al calcolo della sola quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. Esso non può quindi operare quando la prestazione sia stata già determinata per intero con il sistema retributivo. Nella specie, solo in appello l’INPS ha prodotto la documentazione dalla quale emerge che la pensione dell’appellato era stata liquidata con il sistema interamente retributivo, in ragione del possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio superiore ai diciotto anni.
Tale circostanza è ostativa all’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 nei termini invocati dal ricorrente. L’applicazione del dispositivo di primo grado avrebbe imposto di suddividere i periodi di anzianità, applicando l’aliquota del 2,44% al periodo fino al 31 dicembre 1995, con detrimento del pensionato, senza peraltro consentire di individuare il sistema di calcolo da riferire all’anzianità successiva.
Il gravame è quindi accolto, con integrale riforma della sentenza n. 476/2022 della Sezione giurisdizionale per la Campania. La Corte dichiara la contumacia dell’appellato, non costituito nel grado, e compensa le spese.
Nota della Redazione
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