Resistenza a pubblico ufficiale è reato di mera condotta senza turbamento concreto (Cass. pen. Sez. VI n. 24235 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la finalità di costringere il pubblico agente a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio appartiene al dolo specifico e non all’elemento oggettivo della fattispecie, con la conseguenza che il reato è consumato sia che l’atto sia stato già realizzato, sia che debba ancora esserlo. Non occorre che l’atto d’ufficio sia specificamente determinato: è sufficiente che, in base al contesto, sia determinabile il genere di condotta alla cui realizzazione o omissione la minaccia è finalizzata. Trattandosi di reato di mera condotta, è sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche indiretta, idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico agente, o comunque a turbarlo nell’assolvimento dei compiti istituzionali. L’idoneità della minaccia va valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, ha riqualificato il reato di cui all’art. 336 cod. pen. — originariamente contestato all’imputato — nel delitto di minaccia aggravata ex artt. 612 e 61, primo comma, n. 10, cod. pen., dichiarando per l’effetto l’improcedibilità dell’azione per difetto di querela.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di appello avevano escluso la configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale valorizzando un dato — l’esistenza di un turno di attesa dei presenti — non riscontrato in atti, laddove era evidente che i militari fossero comunque impegnati nello svolgimento di attività d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VI ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’atto contrario ai doveri d’ufficio non integra l’elemento oggettivo del reato, ma attiene al dolo specifico: rileva cioè la finalità che l’agente persegue con la condotta minatoria. Il delitto si consuma dunque anche quando l’atto o l’omissione cui tende l’azione non siano ancora stati realizzati.

La Corte ha precisato che non si richiede la specifica determinazione dell’atto d’ufficio: è sufficiente che, alla luce del contesto in cui la minaccia è espressa, sia determinabile — in termini generali o specifici — il genere di condotta alla cui realizzazione o omissione la minaccia è finalizzata. Le azioni intimidatorie devono essere volte a ostacolare il complesso delle competenze e funzioni del pubblico ufficiale, non lo specifico servizio concretamente svolto.

Sul piano della condotta, si è rimarcato che si tratta di reato di mera condotta: basta l’uso di qualsiasi coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico agente o a turbarlo nell’assolvimento dei compiti istituzionali. Il disvalore dell’incriminazione è incentrato sulla lesione della libertà di determinazione degli organi pubblici e sulla libertà morale delle persone, non sulla legalità dell’atto in sé. L’idoneità della minaccia va valutata con giudizio ex ante, e l’impossibilità di realizzare il male prospettato non esclude il reato, salvo che tolga al fatto ogni parvenza di serietà.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che i giudici di appello avevano ancorato la sussistenza del reato alla prova di un concreto turbamento dell’ordine della trattazione degli affari o di un pregiudizio alla priorità di altri soggetti presenti, per poi escludere il reato in assenza di tale prova. Così argomentando, hanno valorizzato elementi estranei alla tipicità, trattandosi di reato di mera condotta, incorrendo in un percorso intrinsecamente contraddittorio. A fronte di espressioni di indubbia carica minatoria, funzionalmente connesse all’attività istituzionale in atto, va invece verificato — con accertamento in fatto rimesso al giudice del rinvio — se l’adempimento coattivamente preteso integrasse un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero un atto a essi conforme, ai fini della corretta sussunzione del fatto nell’art. 336 cod. pen.

La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.

Nota della Redazione

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