Ricettazione del biglietto aereo: il dolo eventuale non si presume (Cass. pen. Sez. II n. 29086 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, il dolo eventuale ricorre quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. Non integra il dolo eventuale, ma al più la contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen., la semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa. Gli indici valorizzati dal giudice di merito — acquisto a prezzo inferiore a quello di mercato e ricorso a canale non tracciabile e senza ricevuta — non comportano l’evidenza della provenienza illecita del bene e non bastano a fondare la consapevolezza richiesta dall’art. 648 cod. pen. Ne consegue la riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale e, maturata la prescrizione, l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per ricettazione di un biglietto aereo di provenienza illecita. Il titolo di viaggio era stato acquistato tramite una carta di credito utilizzata indebitamente, con denuncia del titolare; l’imputato lo aveva ricevuto versando un corrispettivo di circa 120-140 euro a soggetti dediti alla vendita alternativa di titoli di viaggio. La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizio di motivazione sull’elemento psicologico e sul dolo specifico di profitto; mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen.; mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.; omessa motivazione sulla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra l’attenzione sul secondo motivo, che ritiene fondato e assorbente degli altri. Le emergenze processuali, osserva, sono compatibili con l’inquadramento della condotta nella fattispecie dell’acquisto di cose di sospetta provenienza, mentre non emergono elementi idonei a sostenere la responsabilità per ricettazione.
Il passaggio centrale riguarda l’elemento psicologico. Non appare convincente la motivazione sulla consapevolezza, da parte dell’imputato, di avere ricevuto un bene provento di delitto. Secondo il costante orientamento della Corte, richiamato nel provvedimento, il dolo eventuale ricorre quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio dell’illecita provenienza; non basta la semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che connota invece l’ipotesi contravvenzionale.
La Corte richiama sul punto Sez. II n. 25439 del 21.04.2017, Sez. II n. 41002 del 20.09.2013, Sez. Un. n. 12433 del 26.11.2009 e Sez. IV n. 4170 del 12.12.2006. Il giudice di merito aveva valorizzato alcuni indici sintomatici del dolo eventuale: l’acquisto a prezzo inferiore a quello di mercato e il ricorso a un canale non tracciabile, senza ricevuta di pagamento.
Tali elementi, rileva la Corte, da un lato non comportano un’evidenza di innocenza, essendo compatibili con quella negligenza e leggerezza nell’acquisto che connota la fattispecie contravvenzionale; dall’altro non sono nemmeno tali da comportare l’evidenza della provenienza illecita del titolo di viaggio. La motivazione sulla ricettazione non regge, e il fatto va riqualificato.
La riqualificazione nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen. implica la rilevazione del decorso della prescrizione, ampiamente maturata: la data di accertamento del reato, dalla quale decorre il termine quinquennale a norma dell’art. 158 cod. pen., è quella del 20.11.2015. La Corte rileva quindi, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.