Responsabilità dell’avvocato e ricorso straordinario avverso ordinanza ex art. 348-ter (Cass. civ. Sez. III n. 2460 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. è sempre ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., ma limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale compatibili con la logica e la struttura del giudizio sotteso. È esclusa tale compatibilità per la denuncia di omessa pronuncia su un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico. Il ricorso contro la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. ha natura di ricorso ordinario e deve contenere, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’esposizione dei motivi d’appello. La responsabilità del professionista presuppone la prova del danno e del nesso causale.
Il Fatto
Un avvocato, nominato difensore d’ufficio in un giudizio penale conclusosi con l’assoluzione dell’assistito, conviene quest’ultimo davanti al Tribunale per ottenere il pagamento dei compensi professionali. Il cliente resiste, eccependo l’inadempimento del legale e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento: lamenta che il difensore non avrebbe assunto iniziative processuali correlate alle informazioni fornite e avrebbe omesso di informarlo sulla possibilità di appellare la pronuncia assolutoria non pienamente favorevole.
Il Tribunale rigetta l’eccezione e la riconvenzionale e condanna il cliente al pagamento dei compensi. La Corte d’appello dichiara inammissibile il gravame ex art. 348-bis cod. proc. civ. Il cliente propone quindi ricorso per cassazione articolando quindici motivi, avverso l’ordinanza d’appello e la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che censura l’ordinanza d’appello per non essere stata preceduta dalla relazione del consigliere relatore. Il motivo è manifestamente infondato: dal verbale dell’unica udienza emerge che si discusse soltanto della sospensiva e dell’eccezione di inammissibilità, senza alcuna attività di trattazione nel merito. Nessuna norma impone, a pena di nullità, la relazione prima della decisione ex art. 348-bis.
Sui motivi dal secondo all’ottavo la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 1914 del 2016: il ricorso straordinario è ammissibile solo per vizi propri dell’ordinanza compatibili con la sua logica, restando esclusa la denuncia di omessa pronuncia su un motivo d’appello. L’unico vizio astrattamente compatibile è quello di motivazione apparente o incomprensibile, configurabile nei ristretti limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Nella specie la motivazione esiste e non è illogica o contraddittoria.
Quanto ai motivi riferiti alla sentenza di primo grado, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., non indicando nell’esposizione del fatto i motivi d’appello. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il ricorso ex art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. è ordinario e deve esporre i fatti sostanziali e processuali di entrambi i gradi.
Nel merito ad abundantiam, la Corte ricorda che la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale presuppone la prova del danno e del nesso causale. La mancanza di elementi atti a giustificare una valutazione prognostica positiva impedisce di affermare la responsabilità del legale. Il Tribunale si era conformato a tale principio.
Il ricorso è dunque rigettato quanto all’ordinanza e dichiarato inammissibile quanto alla sentenza di primo grado, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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