Storno di dipendenti e nesso tra pratica scorretta e concorrenza sleale (Cass. civ. Sez. II n. 17037 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Lo storno di dipendenti e collaboratori integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, nn. 2) e 3), cod. civ. solo quando l’attività distrattiva sia posta in essere con modalità che, in rapporto ai principi di correttezza professionale, non possano giustificarsi se non supponendo nell’autore l’animus nocendi, cioè l’intento di disgregare in modo traumatico l’organizzazione aziendale del concorrente per procurarsi un vantaggio competitivo indebito. Rilevano, a tal fine, le modalità del passaggio, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell’organigramma, le difficoltà di sostituzione e i metodi di induzione. Il provvedimento dell’AGCM che accerta una pratica commerciale scorretta verso i consumatori non fa stato nel giudizio civile per concorrenza sleale tra imprenditori, per la diversità di oggetto e di finalità delle due discipline.
Il Fatto
I ricorrenti, un agente assicurativo e la relativa società, avevano operato per conto di una compagnia assicuratrice fino alla revoca del mandato per giusta causa. Dopo la revoca, la compagnia, per il tramite di una nuova agenzia, aveva posto in essere condotte ritenute di concorrenza sleale: lo storno di due lavoratrici subordinate e di un subagente, la diffusione di notizie allarmistiche, l’invio di missive alla clientela e l’utilizzo di dati sensibili.
L’agente e la società chiesero al Tribunale una pronuncia inibitoria e la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi 720.015,84 euro. Il Tribunale rigettò le domande; la Corte d’appello di Venezia, rigettata l’impugnazione principale, in parziale accoglimento di quella incidentale dichiarò la carenza di legittimazione ad agire dell’agente persona fisica e della società rispetto alla domanda di inibitoria. I ricorrenti proposero quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito da un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva valutato scorretta la pratica commerciale della compagnia ai danni dei consumatori. La Corte dichiara il motivo inammissibile. Ricorda che, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità: incombente che nella specie non è soddisfatto.
Nel merito, la portata del provvedimento dell’AGCM è stata esaminata dai giudici di appello, che hanno correttamente escluso che esso possa fare stato nel giudizio civile. La Corte ne condivide la ragione: non vi è coincidenza tra l’accertamento di pratica commerciale scorretta, che attiene ai rapporti tra impresa e consumatori, e l’accertamento di illecito concorrenziale, che riguarda i rapporti tra imprenditori e la tutela della concorrenza.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2598, nn. 2) e 3), cod. civ. e il mancato esame di un fatto determinante, collegando l’accusa di concorrenza sleale alla scelta dell’agente di operare in regime di plurimandato nei medesimi locali. I giudici di legittimità lo dichiarano inammissibile: i ricorrenti sollecitano, in realtà, un riesame di merito, mediante la riproduzione delle difese svolte nei gradi precedenti e la richiesta di un nuovo vaglio istruttorio.
Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 2598 cod. civ. e dell’art. 59 dell’accordo collettivo nazionale di categoria, secondo cui, in caso di plurimandato, i dipendenti dell’agenzia non transitano presso la nuova agenzia della mandante revocante. Anche tale motivo è inammissibile: sotto la dedotta violazione di legge i ricorrenti invocano un’alternativa ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità (Sez. Un. n. 25573 del 12.11.2020).
Sul piano sostanziale, la Corte richiama la giurisprudenza in tema di storno, ribadendo che esso si configura quando l’attività distrattiva non può giustificarsi se non supponendo l’animus nocendi (Sez. I n. 3865 del 17.02.2020) e che sono necessari la consapevolezza dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa e l’intenzione di conseguire tale risultato (Sez. I n. 31203 del 29.12.2017). La corte territoriale ha escluso, con accertamento incensurabile, la prova di un siffatto illecito. Il quarto e il quinto motivo, che denunciano la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. sotto il profilo della legittimazione attiva, restano assorbiti dal rigetto del terzo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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