Compensazione impropria esaminabile d’ufficio senza preclusioni processuali (Cass. civ. Sez. III n. 1747 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione delle obbligazioni, quando le contrapposte relazioni di debito e credito traggono origine da un unico rapporto si configura la compensazione impropria, che non postula l’autonomia dei rapporti e non richiede la proposizione di una eccezione in senso proprio né di una domanda riconvenzionale. In tale ipotesi il giudice può compiere il calcolo delle somme a credito e a debito anche d’ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda. Restano inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, perché la valutazione delle reciproche pretese importa un semplice accertamento contabile di dare e avere.

Il Fatto

La vicenda origina dall’incarico professionale conferito da un gruppo di clienti a un avvocato per ottenere il risarcimento dei danni causati dal comportamento negligente di un notaio nell’acquisto di alcuni immobili. Definito il giudizio con una transazione con la compagnia assicurativa del notaio, il professionista aveva ricevuto le somme nella qualità di mandatario dei clienti, ma ne aveva trattenuto una parte a parziale compenso dei propri crediti professionali.

Gli originari assistiti convenivano in giudizio l’avvocato per ottenere la restituzione della somma trattenuta. Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, accoglieva l’appello e riteneva che l’eccezione di compensazione fosse stata sollevata tardivamente, con comparsa di costituzione depositata il giorno precedente l’udienza di comparizione. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente prospetta una questione di diritto: se la deduzione di avere trattenuto la somma a fronte del maggior credito professionale maturato nell’ambito del rapporto con i clienti integri una eccezione in senso proprio o una mera difesa, con la conseguenza che la relativa questione non soggiace ai termini previsti per il deposito della comparsa di risposta.

La Corte enuncia il principio secondo cui, se le contrapposte relazioni di debito e credito traggono origine da un unico rapporto, si è in presenza di compensazione impropria. Le parti possono sollecitare in corso di causa l’accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l’eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale.

La compensazione in senso tecnico, o propria, postula invece l’autonomia dei contrapposti rapporti e non è configurabile quando essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi il calcolo delle somme può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda. Richiamando Cass. n. 28568/2021, Cass. n. 12302/2016 e Cass. n. 23539/2011, il Collegio ribadisce che la compensazione impropria rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze.

Nel caso di specie il professionista ha svolto mere difese per sostenere di non essere debitore della somma richiesta, avendola legittimamente incamerata a fronte di un maggior credito maturato nel medesimo rapporto professionale. Ha quindi errato la Corte d’Appello nel ritenerla tardiva e inammissibile, qualificandola come compensazione propria.

Il primo motivo è pertanto fondato; il secondo resta assorbito. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione personale, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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