Responsabilità banca e condotte incaute dell’investitore (Cass. civ. Sez. I n. 25056 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito del promotore e le incombenze affidate dall’intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale di quest’ultimo, presuppone che l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile o agevolato il fatto dannoso. Tale responsabilità può essere esclusa quando emergano elementi sintomatici di una condotta anomala dell’investitore, idonei a evidenziarne la collusione o la consapevole acquiescenza alle violazioni del preposto. Una volta ravvisate condotte agevolatrici del danneggiato con profili di anomalia, al giudice del merito è precluso escludere discrezionalmente il contributo causale del medesimo, salvo che derivi da caso fortuito, forza maggiore o da condotte fraudolente non percepibili con l’ordinaria diligenza. L’accertamento integra un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La correntista aveva conferito alla banca un mandato per servizi di investimento e negoziazione di ordini su strumenti finanziari. Il promotore della stessa banca, legato alla cliente da vincolo parentale, aveva effettuato prelievi illeciti dal conto, falsificandone la firma sulle contabili. Il Tribunale di Lucca aveva condannato l’istituto al pagamento di una somma in favore dell’erede della correntista, oltre interessi.
La Corte d’Appello di Firenze, accogliendo in parte il gravame della banca, aveva rigettato la domanda risarcitoria e dichiarato inammissibile quella di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. L’erede ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, ravvisandone la connessione sostanziale, e li dichiara infondati. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 1227, comma 1, 1832, comma 2, e 2729 cod. civ., contestando l’ascrizione alla correntista del concorso di colpa omissivo per il mancato controllo degli estratti-conto.
La Corte riconosce un’inversione logica nella sentenza impugnata: la Corte territoriale ha dapprima affermato il concorso di colpa della correntista, sul presupposto della responsabilità del promotore, e poi ha escluso il nesso di occasionalità necessaria, così rigettando la domanda. Si tratta di statuizioni non conciliabili. La motivazione sul concorso di colpa resta però ad abundantiam, poiché la decisione si fonda sul difetto del rapporto di occasionalità necessaria.
Richiamando Cass. n. 3425/2025 e Cass. n. 28952/2024, la Corte ribadisce che il nesso di occasionalità necessaria sussiste quando l’esercizio delle mansioni ha agevolato il fatto dannoso, anche se il preposto ha agito per finalità egoistiche. Tale orientamento è però temperato: la responsabilità solidale dell’intermediario, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di condotte anomale dell’investitore, indicative di collusione o consapevole acquiescenza.
Secondo Cass. n. 11240/2025, ravvisate condotte agevolatrici del danneggiato con profili di anomalia, al giudice del merito è precluso escludere discrezionalmente il contributo causale di questi, salvo che derivi da caso fortuito, forza maggiore o da condotte fraudolente non percepibili con l’ordinaria diligenza.
Nel caso concreto, non può ascriversi alla correntista l’omesso esame del documento consegnatole dal dipendente, in quanto apocrifo. Non è invece sindacabile l’accertamento sulla consegna al promotore della chiave di accesso all’home banking, che ha costituito causa efficiente dell’illecito; né la mancata cautela nell’esaminare gli estratti-conto, che avrebbe consentito di rilevare le distrazioni. Vengono in rilievo accertamenti di fatto, non censurabili in questa sede. Ne consegue la corretta esclusione della responsabilità della banca, con rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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