Inammissibile per genericità la censura che non indica le norme violate (Cass. civ. Sez. 1 n. 859 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con il precetto normativo. Non è consentito demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. La parte, inoltre, non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, per ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Il Fatto

Una società, cessionaria di rami di azienda di altre due società, ha convenuto in giudizio una banca, assumendo di essere subentrata nei rapporti giuridici facenti capo alle società cedenti. La società ha agito per la declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali relative a rapporti di conto corrente e per la ripetizione dell’indebito, sostenendo che la banca aveva addebitato somme non dovute a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e valute.

Il Tribunale ha rigettato le domande, rilevando che l’attrice non risultava subentrata nei diritti insorgenti da rapporti bancari estinti. La Corte d’appello ha confermato la decisione e la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il motivo di ricorso, rubricato come violazione e falsa applicazione del contratto di trasformazione di consorzio in società a responsabilità limitata e di conferimento di rami di azienda, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. La ricorrente deduceva che i rapporti di conto corrente erano stati trasferiti e che la cessione non aveva riguardato il rapporto contrattuale, ormai estinto, ma il diritto di credito, già certo ed esigibile, maturato prima della cessione.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo palesemente inammissibile. Ha osservato che, pur essendo formalmente proposta una censura per error in iudicando in iure, il motivo non richiamava alcuna norma giuridica nella sua titolazione né nel suo svolgimento espositivo, ed era diretto a confutare l’accertamento in fatto della Corte di merito.

I giudici di legittimità hanno ribadito che l’onere di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non consente di demandare alla Corte l’individuazione della norma violata, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020 e dalla Sez. I n. 18998 del 2021.

La Corte ha inoltre precisato che la Cassazione non è giudice del fatto in senso sostanziale e che la parte non può contrapporre alla valutazione del giudice di merito la propria diversa interpretazione delle risultanze processuali, come affermato da Sez. III n. 6519 del 2019 e Sez. I n. 25332 del 2014. Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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