Responsabilità committente per danni da escavazione e onere di prova liberatoria (Cass. civ. Sez. III n. 4654 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danni cagionati a terzi da attività di escavazione, la responsabilità del proprietario o committente non opera in senso oggettivo, ma richiede l’accertamento di una condotta colposa. Qualora i lavori siano affidati in appalto, l’appaltatore è di regola l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che risulti provato che il committente, avendo in forza del contratto la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso imponendo particolari modalità esecutive o accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa, diretta o indiretta, del sinistro. Solo in tal caso la responsabilità dell’appaltatore può aggiungersi a quella del committente, ma non sostituirla o eliminarla. La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è configurabile ove il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice di merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.
Il Fatto
Nel maggio 2009 la società proprietaria dell’elettrodotto conveniva davanti al Tribunale di Palermo la società mandataria di un’ATI, appaltatrice dei servizi di progettazione, e la società subappaltatrice, chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla rottura, nel 2006, di un cavo ad alta tensione interrato durante una trivellazione. Entrambe le convenute si costituivano e svolgevano domande di regresso e di garanzia assicurativa.
Il Tribunale accoglieva la domanda e le domande di regresso. La Corte d’appello, in parziale riforma, rigettava la domanda verso la società mandataria e condannava la sola subappaltatrice al pagamento di una minor somma. La società attrice ha proposto ricorso per cassazione avverso il capo di rigetto, dolendosi della esclusione della responsabilità solidale della committente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che i principi sul riparto di responsabilità tra committente, appaltatore e direttore dei lavori per danni a terzi sono correttamente richiamati dal ricorrente e vanno confermati. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7027/2021, Cass. n. 6296/2013), si afferma che la responsabilità del proprietario per i danni da escavazione, ex art. 840 cod. civ., non è oggettiva ma esige una condotta colposa, e che in caso di appalto l’appaltatore è di regola l’esclusivo responsabile.
Il Collegio reputa ininfluente la questione della esatta sussunzione della fattispecie, cioè se nell’art. 2051 cod. civ., evocato dal ricorrente, anziché nell’art. 2050 cod. civ., applicato dalla corte territoriale: quest’ultima disposizione riguarda esclusivamente chi esercita l’attività pericolosa, non il soggetto che l’ha affidata a un terzo dotato di autonoma organizzazione.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto la domanda di accertamento della responsabilità della committente ex art. 2051 cod. civ. costituisce domanda nuova, articolata su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli in precedenza prospettati e non riconducibile a essi mediante mera riqualificazione. Inoltre la conclusione della corte territoriale — che ha ritenuto la subappaltatrice responsabile esclusiva del sinistro, non semplice esecutrice delle lavorazioni, e non adempiente all’onere della prova liberatoria, per non aver tenuto conto della comunicazione di sospensione delle operazioni di scavo — integra un giudizio di fatto immune da vizi logici o giuridici, come tale insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 8053/2014) sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Nella specie la corte territoriale ha esaminato e valutato la clausola contrattuale invocata, ritenendola non rilevante o recessiva rispetto all’art. 8 del capitolato, che poneva a carico dell’appaltatrice l’obbligo di reperire tutti i permessi, di assumere le informazioni sui cavi interrati e la responsabilità per i danni. L’asserita ingerenza della committente, quand’anche qualificabile come fatto, è stata quindi esaminata e risolta nel senso della esclusiva responsabilità della subappaltatrice. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e ai presupposti del contributo unificato.
Nota della Redazione
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