Presunzione di distribuzione utili e legame di parentela tra soci (Cass. civ. Sez. V n. 12903 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione semplice di distribuzione degli utili extra-bilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base sociale non richiede, quale proprio presupposto, l’esistenza di un legame di parentela tra i soci e il legale rappresentante. Essa si fonda sul rapporto fiduciario e sulla complicità che normalmente avvince il gruppo ristretto dei soci, in analogia a quanto l’art. 5 del TUIR presume per gli utili delle società di persone. La presunzione opera anche quando la partecipazione alla società a ristretta base sociale sia mediata dall’intermediazione di altra persona giuridica. Nel giudizio di legittimità, la censura sulla valutazione della prova contraria e sul ragionamento presuntivo è ammissibile solo se denuncia l’assoluta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non la mera prospettazione di un convincimento diverso.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva imputato ai soci di una società a ristretta base sociale, pro quota, i redditi asseritamente occulti transitati su un conto corrente intrattenuto presso una banca estera. Gli avvisi riguardavano, ai fini IRPEF e addizionali, le annualità dal 2005 al 2011.

La decisione di appello si fondava su una doppia ratio decidendi: da un lato l’insussistenza dei presupposti della presunzione di distribuzione degli utili, per la mancanza di rapporti di parentela tra il legale rappresentante delle società operanti e i soci; dall’altro il superamento della presunzione, per l’emersione di elementi dimostrativi del reinvestimento delle somme nel ciclo produttivo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; i contribuenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La Corte chiarisce che la presunzione in esame poggia sulla natura degli utili e sulla complicità che normalmente caratterizza il gruppo ristretto dei soci, non sulla loro parentela con il legale rappresentante. La sussistenza di un legame di parentela non è dunque elemento determinante. Né costituisce ostacolo il fatto che gli utili si riferiscano a società di cui quella a ristretta base sociale sia a sua volta socia: la presunzione è applicabile anche in ipotesi di partecipazione mediata tramite altra persona giuridica, come affermato da Cass. n. 13338 del 2009.

Il secondo motivo è invece infondato. La doglianza dell’Agenzia investe la valutazione della prova contraria, ma la CTR non ha invertito l’onere della prova, che incombeva sui contribuenti. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella gravata, secondo Cass. n. 15107 del 2013. La censura sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo su vizi specifici, come precisato da Cass. n. 6774 del 2022. Le presunzioni semplici costituiscono prova piena, la cui valutazione spetta al giudice di merito, con sindacato di legittimità limitato ai noti confini motivazionali (Cass. n. 16141 del 2023).

Il terzo e il quarto motivo, che denunciano rispettivamente l’illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 2729 cod. civ., sono infondati. Il controllo sul ragionamento presuntivo non può tradursi in un rinnovato esame del merito, richiedendo l’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la dimostrazione di carenze o contraddittorietà insanabili. Nella specie il ragionamento del giudice d’appello si fonda anche sulla mancata contestazione delle consistenze e dei movimenti di magazzino.

Il quinto motivo è accolto. Per le annualità 2009, 2010 e 2011 gli avvisi erano diversamente motivati, valorizzando rilevazioni di differenze inventariali, ma nulla sul punto emerge dalla sentenza impugnata: sussiste un assoluto difetto di motivazione in relazione a tali atti e annualità. Il ricorso è quindi accolto nei motivi primo e quinto, limitatamente alle annualità 2009-2011, rigettato nel resto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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