Operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova della buona fede (Cass. civ. Sez. V n. 4653 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede del cessionario non può ritenersi implicita per il solo fatto che le compravendite siano avvenute nella vigenza dell’art. 1, comma 9, d.l. n. 262 del 2006, poiché tale disposizione non fonda alcuna presunzione di buona fede, ma configura solo un meccanismo adottato dal legislatore per ostacolare le frodi comunitarie. L’accertamento sulla carenza di buona fede della contribuente, ancorato a concreti rapporti commerciali e a evidenti anomalie, costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. È inammissibile, in quanto rivolta avverso l’avviso di accertamento e non verso la sentenza, la doglianza sulla nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, quando nello stesso siano riprodotti gli elementi essenziali degli atti istruttori richiamati.
Il Fatto
Una società operante nel commercio degli autoveicoli impugna per cassazione, con sei motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate. Con tale atto erano stati recuperati a tassazione costi indeducibili e Iva indebitamente detratta per l’anno 2010, in relazione a cessioni intraunionali di autovetture qualificate come operazioni soggettivamente inesistenti.
La questione centrale riguarda la posizione del cessionario di fronte a operazioni in cui il fornitore effettivo è risultato una società priva di struttura operativa e di disponibilità finanziaria, interposta nella catena delle fatturazioni. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 1, comma 9, d.l. n. 262 del 2006, sostenendo che le compravendite erano state effettuate nella vigenza di tale disposizione e che, essendo l’immatricolazione condizionata al preventivo versamento dell’Iva, la buona fede del cessionario dovrebbe ritenersi implicita.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. La doglianza non attinge la ratio della decisione, fondata su un articolato accertamento in fatto circa la carenza di buona fede della società contribuente. La Commissione regionale ha valorizzato le concrete modalità dei rapporti intercorsi tra la ricorrente e la società interposta, qualificata come società cartiera: il pagamento anticipato rispetto alla consegna, l’assenza di affidamenti bancari e di struttura operativa del fornitore, la rivendita delle autovetture senza margini o a prezzi inferiori a quelli del fornitore comunitario.
Da tali anomalie i giudici di merito hanno desunto un vero consilium fraudis, diretto a creare un artificioso flusso di fatturazione dal fornitore comunitario alla società interposta e da questa agli operatori effettivi. La Corte esclude che l’art. 1, comma 9, d.l. n. 262 del 2006 possa fondare una presunzione di buona fede: si tratta di un meccanismo teso proprio a ostacolare le frodi comunitarie, nella specie risultato inefficace.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la dedotta motivazione apparente. La censura, in realtà, contesta la formazione e la valutazione della prova, attingendo il convincimento del giudice e non la compiutezza della motivazione. Il terzo motivo è inammissibile perché rivolto esclusivamente avverso l’avviso e non verso la sentenza, oltre che per difetto di specificità: secondo il richiamato precedente Cass. n. 24417 del 05/10/2018, l’obbligo di allegare gli atti indicati riguarda i soli atti non già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso.
Il quarto e il sesto motivo sono inammissibili per la genericità della contestazione, risolvendosi in una mera richiesta di riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Il quinto motivo è infondato, avendo la Commissione regionale esplicitamente esaminato ed escluso la dedotta nullità della sentenza di primo grado. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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