Responsabilità contabile dell’economo per spese prive di documentazione giustificativa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 118 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale redatto secondo lo schema dell’art. 23 d.P.R. n. 194/1996 è irregolare quando non sia supportato da idonea documentazione giustificativa e la spesa non risulti inerente al funzionamento dell’ente, dovendo l’agente contabile dimostrare la regolarità della gestione. Nella responsabilità contabile la colpa opera a prova invertita: spetta all’agente vincere le contestazioni dell’istruttoria con elementi probatori concreti, non essendo sufficiente l’affermazione della regolarità. L’acquisto di beni manifestamente estranei all’attività istituzionale – quali targhe e riconoscimenti per festeggiamenti – integra spesa non discaricabile, con addebito dell’intero importo a carico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale dell’economo di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2019. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nell’ottobre 2023, ha rilevato irregolarità formali e gestionali: l’omessa indicazione degli estremi dei mandati di anticipazione e reintegro, della tipologia di pagamento, del numero dei buoni economali e delle determinazioni di approvazione delle spese.
Pur avendo il conto trovato riscontro documentale negli importi, l’istruttoria ha censurato una serie di spese per complessivi euro 515,73, prive di richiesta di spesa pertinente o di autorizzazione, ovvero non inerenti al funzionamento dell’ente. L’agente ha sostenuto in udienza la regolarità della gestione e di aver operato nell’interesse dell’ente, senza depositare memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità con addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal regolamento di contabilità dell’ente, che al Titolo VIII disciplina il servizio di economato e all’art. 43 individua le condizioni dei pagamenti per cassa: necessità di rapida acquisizione di beni e servizi non programmabili, non rilevante ammontare della spesa, urgenza e occasionalità delle prestazioni, estraneità all’attività principale degli uffici richiedenti.
La Corte osserva che, se la maggior parte dei buoni è adeguatamente descrittiva e corredata dalla documentazione fiscale, permangono le criticità segnalate dall’istruttoria, che l’economo non ha superato. Egli si è limitato ad affermare la regolarità della gestione «senza fornirne la prova», non assolvendo così all’onere che grava sull’agente contabile.
Il Collegio esamina partitamente i buoni. Per alcuni manca la richiesta di spesa dell’ufficio competente, circostanza confermata in istruttoria dal responsabile del servizio finanziario. Per altri la richiesta allegata è non pertinente rispetto al bene acquistato. Per le spese di missione e trasferta difetta l’autorizzazione. Per ulteriori buoni gli scontrini attestano acquisti – stampe fotografiche, materiale per cucinare, prodotti per la cura della persona – evidentemente estranei ai servizi comunali.
Quanto agli acquisti di targhe per eventi e festeggiamenti, la Corte li qualifica come privi di attinenza con l’attività istituzionale dell’ente: si tratta di spese non discaricabili in alcun modo, non emergendo alcun elemento di inerenza. Su tutte queste poste non risulta agli atti alcuna giustificazione e, in applicazione del principio della responsabilità per colpa a prova invertita, non avendo l’agente offerto neppure un principio di prova, l’intero importo è posto a suo carico.
Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’economo condannato al pagamento di euro 515,73, oltre interessi legali, con condanna alle spese di giudizio secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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