Improcedibile il giudizio di conto per difetto di legittimazione passiva (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 54 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale priva costoro della legittimazione passiva nel giudizio di conto. L’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, caducato dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, in conflitto di interesse perché componenti degli organi sociali. Resta fermo il principio della legislazione statale secondo cui è agente contabile chi ha il maneggio dei beni oggetto del conto, cioè, per le partecipazioni societarie, chi nell’ente proprietario ha la disponibilità dei diritti di socio. Il difetto di legittimazione passiva determina l’improcedibilità del giudizio, restando la gestione da rendicontare a cura del soggetto effettivamente legittimato.
Il Fatto
Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, proponeva la dichiarazione di improcedibilità della gestione rendicontata sul conto giudiziale reso dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società partecipata. Due i rilievi: l’assenza di un valido atto di parifica e il difetto della qualifica di agente contabile, alla luce della Corte costituzionale n. 59/2024.
Fissata l’udienza di discussione, l’amministrazione non compariva. Il pubblico ministero e la difesa concludevano per l’improcedibilità e la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione dell’assenza di un valido atto di parifica. Sul punto richiama l’art. 140, comma 3, cod. giust. cont., secondo cui solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, e l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, che considera la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale. Richiama altresì il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
Sulla qualifica di agente contabile, dagli accertamenti istruttori risultava che il consegnatario, nell’esercizio di riferimento, rivestiva la carica di liquidatore della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Il Collegio sottolinea che la norma regionale qualificava agenti contabili soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni regionali e che non possono averla, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di amministrazione delle società. Essa si poneva in contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Richiama, in tal senso, gli artt. 20, lettera c), 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e l’art. 137 cod. giust. cont.
Caducata la norma regionale, non può più affermarsi la qualità di agente contabile ex lege del convenuto quale liquidatore e consegnatario delle quote. Né è configurabile un agente contabile di fatto, mancando il maneggio, come del resto presupponeva la stessa norma dichiarata incostituzionale, che imponeva agli amministratori e ai sindaci di supportare la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista.
Il difetto di legittimazione passiva impone la dichiarazione di improcedibilità. La decisione non definisce la regolarità della gestione: i conti dovranno essere resi dal soggetto con l’effettivo maneggio delle partecipazioni. L’amministrazione regionale è tenuta ad assicurare l’adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parifica, ferme le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e la definizione su questioni pregiudiziali.
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Nota della Redazione
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