Ritenuta d’acconto su arretrati pensionistici e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. I App. n. 43 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello alla Corte dei conti è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto, salvo il caso in cui sia dedotto un vizio di omessa o apparente motivazione su questioni di fatto. Gli arretrati pensionistici, equiparati ai redditi da lavoro dipendente dall’art. 49, comma 2, del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR secondo il principio di cassa. Nei confronti del sostituto d’imposta, che opera la ritenuta a titolo di acconto, non può dedursi l’illegittimità della trattenuta per asserita incapienza: il rimborso dell’eccedenza rispetto all’imposta effettivamente dovuta va richiesto in sede dichiarativa all’Amministrazione finanziaria, non al sostituto. La compensazione totale o parziale delle spese di primo grado è ammessa, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. come reinterpretato dal Giudice delle leggi, nel caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.

Il Fatto

Il contribuente, figlio inabile a carico del genitore defunto, aveva chiesto in primo grado l’accertamento del diritto alla contitolarità nella quota del 20% della pensione indiretta ordinaria, con decorrenza dal gennaio 2015, e la condanna dell’Inps al pagamento dei ratei arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Nel corso del giudizio l’Inps ha riconosciuto il diritto vantato; il ricorrente ha contestato la quantificazione degli arretrati, la perequazione, la mancata corresponsione degli interessi e le ritenute Irpef operate per complessivi euro 10.977,97.

La Sezione regionale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la cessata materia del contendere sul capitale, ha accolto la domanda su interessi e rivalutazione e ha rigettato il resto, compensando integralmente le spese di lite. Il contribuente ha proposto appello, dolendosi della ritenuta fiscale e della compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello verifica preliminarmente l’ammissibilità del gravame alla luce dei limiti dell’art. 170 c.g.c., che circoscrive l’appello pensionistico ai soli motivi di diritto, escludendo le questioni di fatto. Il gravame è ritenuto ammissibile limitatamente al profilo di errore di diritto dedotto.

Sul primo motivo, la Corte ricorda che la controversia tra sostituto e sostituito esula dalla giurisdizione tributaria e richiama il regime degli arretrati pensionistici: l’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR ne prevede la tassazione separata, con applicazione del principio di cassa. L’Inps ha applicato l’art. 21, comma 3, del TUIR, che prevede l’aliquota del primo scaglione in difetto di reddito imponibile nei due anni rilevanti.

L’appellante invoca l’art. 21, comma 4, del TUIR, che riduce l’imposta dell’importo delle detrazioni non fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono, ponendo a carico degli aventi diritto l’onere di dichiarare al soggetto che corrisponde gli arretrati l’ammontare delle detrazioni fruite. La Corte osserva che tale dichiarazione non risulta rilasciata all’Inps prima del pagamento e che solo in sede processuale è stata prodotta una dichiarazione parziale.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Sezione sottolinea che la tassazione separata non è illegittima in sé quando rispetta la capacità contributiva effettiva, e che il sostituto è debitore di un valore calcolato sull’importo erogato, mentre il sostituito è debitore dell’importo risultante dalla dichiarazione dei redditi. Competerà pertanto all’Amministrazione finanziaria, anche su richiesta di rimborso del sostituito, effettuare le verifiche fiscali necessarie. Il motivo è rigettato.

Sul secondo motivo, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che ha aperto la compensazione delle spese ad “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. La fattispecie rientra nel parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, ipotesi che può giustificare la compensazione secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite n. 32061/2022. Anche questo motivo è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di difesa in favore dell’Inps e nulla per le spese di giudizio, stante la natura previdenziale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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