Responsabilità da cose in custodia e danni da infiltrazioni nel condominio (Cass. civ. Sez. III n. 7812 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, il danneggiato è tenuto a provare il nesso eziologico tra la res e l’evento lesivo, mentre sul custode incombe la prova del fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale. Il proprietario di un appartamento risponde, quale custode, dei danni da infiltrazioni provenienti dall’impianto idrico a servizio del proprio immobile, non essendo sufficiente dedurre che l’appartamento fosse disabitato o l’impianto non utilizzato. La circostanza che il bene danneggiato abbia una destinazione d’uso abusiva non esclude la configurabilità del danno ingiusto risarcibile, ove i danni alle strutture siano riconosciuti indipendentemente dall’abuso. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, così come il motivo che, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ometta di indicare gli atti e i documenti su cui si fonda.
Il Fatto
Il proprietario di un locale seminterrato di un edificio condominiale conveniva in giudizio il proprietario dell’appartamento soprastante, chiedendo il risarcimento dei danni all’immobile e agli arredi causati dalla fuoriuscita di acqua dalla condotta potabile a servizio di quest’ultimo. Il convenuto contestava la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli eredi dei precedenti conduttori al rimborso o alla ripartizione dei danni, la declaratoria di nullità del vincolo pertinenziale e dell’atto di compravendita del locale cantina, nonché la rimozione delle opere e degli arredi non conformi alla destinazione d’uso.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda del proprietario del locale, condannando il convenuto al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, e dichiarava la nullità della chiamata in causa del condominio e l’inammissibilità delle domande riconvenzionali. La Corte d’appello confermava la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduce l’omesso esame di prove e la violazione delle norme sull’onere probatorio, mescolando profili di violazione di legge e di vizio motivazionale. Il motivo è inammissibile sotto un triplice profilo: per la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, per la violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorso dato conto di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, e perché sollecita una rivalutazione nel merito preclusa in sede di legittimità.
Analoghe ragioni di inammissibilità sono ravvisate nel secondo motivo, relativo all’accertamento e alla quantificazione dei danni, e nel terzo motivo, con cui il ricorrente assume l’irrisarcibilità dei danni per l’abusivo mutamento di destinazione del locale. La Corte chiarisce che nulla vieta in astratto di configurare una responsabilità ex art. 2043 cod. civ. anche quando il bene danneggiato sia considerato illecito per effetto di un mutamento di destinazione, tanto più quando, come nel caso di specie, sono stati riconosciuti solo i danni alle strutture, non strettamente collegati all’abuso.
Quanto al motivo sulla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la Corte ribadisce il principio per cui sul danneggiato incombe l’onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre sul custode grava la prova del fortuito. Il giudice di merito ha correttamente escluso che la circostanza dell’appartamento disabitato o dell’impianto non utilizzato integri il fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale. Il motivo è pertanto infondato.
La Corte conferma altresì che la qualità di proprietario dell’appartamento rende il ricorrente responsabile della manutenzione dell’impianto idrico, richiamando il principio secondo cui, in tema di danni causati a terzi da cose in custodia, originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove i danni derivino da vizio strutturale del bene. La riconducibilità del vizio alle iniziative del conduttore può assumere rilievo solo se dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, nei limiti tipici del fatto del terzo dotato di efficacia causale esclusiva.
Sugli ulteriori motivi, concernenti il contraddittorio con il condominio e con i condomini venditori, il vincolo pertinenziale, la rimozione delle opere e la condanna alle spese, la Corte ne afferma l’inammissibilità o l’infondatezza, rilevando che il ricorrente non ha specificato dove avesse sottoposto le relative questioni ai giudici di merito e che, essendo terzo rispetto all’atto di compravendita, non ha interesse ad agire per la declaratoria di nullità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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