Responsabilità dell’economo, alterità dei controlli e onere della prova documentale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 217 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il principio di alterità tra controllore e controllato è inderogabile e impone la diversità soggettiva tra l’agente contabile e il soggetto che dispone le anticipazioni, appone il visto di conformità o parifica il conto. La carenza di organico dell’ente locale non costituisce valida giustificazione dell’irregolarità, dovendo la competenza essere intestata, in funzione sostitutiva, al Segretario comunale o, in via residuale, al Sindaco. Quanto alla documentazione giustificativa, la perdita incolpevole del documento non esonera l’agente dall’onere della prova, né lo trasferisce all’ufficio, ma autorizza il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti stabiliti, restando fermo l’obbligo di regolare tenuta della documentazione contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione economale di una Provincia per l’esercizio 2018. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha rimesso al Collegio il conto reso dall’agente contabile in qualità di economo, rilevando plurime irregolarità formali e sostanziali.

In particolare, dall’istruttoria è emerso che le anticipazioni ordinarie sarebbero state disposte e approvate dallo stesso agente, in taluni casi con la sua compartecipazione alla sottoscrizione di atti di controllo. È inoltre risultata irreperibile la documentazione giustificativa delle spese, a seguito di reiterati trasferimenti d’archivio disposti da soggetti terzi. L’agente ha eccepito la mancanza di personale con funzioni direttive e la propria estraneità allo smarrimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due distinti profili di irregolarità. Il primo attiene alla confusione tra controllore e controllato. Il Collegio ribadisce che il principio di alterità opera non solo in relazione ai controlli, ma in tutte le fasi della gestione. La coincidenza soggettiva vanifica la finalità stessa delle verifiche e non può essere superata invocando la carenza di organico dell’ente.

Ne deriva che, ove l’agente contabile sia l’unico dipendente del servizio finanziario, la competenza a erogare l’anticipazione o a compiere l’atto di verifica va intestata al Segretario comunale, in funzione sostitutiva del responsabile del servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b) e d), del Testo Unico degli Enti Locali, o, in via residuale, al Sindaco. Sul punto la Corte richiama una costante giurisprudenza contabile (Sez. Piemonte n. 10/2008; Sez. Veneto n. 59/2014; Sez. Liguria n. 38/2016; Sez. Umbria n. 77/2016; Sez. Sicilia n. 197/2020; Sez. Veneto n. 217/2018; Sez. Basilicata n. 46/2020).

Il secondo profilo riguarda l’irreperibilità della documentazione. Dai principi della contabilità di Stato e dalla disciplina civilistica della responsabilità ex recepto dell’agente contabile si ricava l’obbligo di regolare tenuta della documentazione obbligatoria e la possibilità di ricostituzione della stessa, ove smarrita o distrutta.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 9611/2017; Cass. sent. n. 5182/2011) secondo cui la perdita incolpevole del documento non esonera dall’onere probatorio, ma consente il ricorso alla prova per presunzioni. Nel caso concreto, l’agente si è adoperato per ricostituire la documentazione e lo smarrimento è dovuto a trasferimenti decisi da soggetti terzi, senza sua responsabilità.

Nel merito, la Corte addebita all’agente le sole spese classificate come non urgenti, non individuabili o non identificabili, estranee alle finalità istituzionali dell’ente, per un totale di € 1.070,50. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, con condanna dell’agente alla refusione di tale importo a titolo di ammanco.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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