Conto agente riscossione canoni ERP irregolare per carenza rappresentazione e omesso riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 48 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile esterno che gestisce la riscossione dei canoni di locazione di alloggi ERP di un ente locale deve rappresentare fedelmente l’intera attività di riscossione, con indicazione del carico iniziale, delle somme affidate nell’esercizio, di quelle riscosse e di quelle rimaste da riscuotere, degli incassi riferiti a carichi sospesi e delle poste di discarico, secondo gli artt. 616 e 621 del R.D. n. 827/1924. La parificazione tardiva del conto ne sana il solo profilo formale, ma non elimina le ulteriori irregolarità. L’agente deve riversare in tesoreria la giacenza di cassa entro il termine fissato dal regolamento di contabilità dell’ente, in coerenza con l’art. 181, comma 3, T.U.E.L., senza che le modalità di pagamento dei canoni valgano da esimente. Nei modelli di gestione plurisoggettiva, i contabili secondari devono rendere il proprio conto, anche a saldo zero, da allegare a quello dell’agente principale.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un agente riscossore di un Comune veneto per la gestione degli incassi dei canoni di locazione degli alloggi ERP nel periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. Con relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando la mancata parificazione, l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., l’assenza degli estremi delle ricevute di riscossione e dei versamenti, la carente rappresentazione del carico e del non riscosso, la chiusura del conto con una giacenza di cassa di euro 18.612,46 in violazione del regolamento di contabilità dell’ente e la mancanza dei subconti.
L’agente contabile ha sostenuto che il conto completo era stato consegnato al Comune e che i primi due rilievi attenevano a competenze dell’ente; ha inoltre contestato l’esistenza di un obbligo di riversamento in tesoreria. Il Comune ha depositato deduzioni difensive, rappresentando che il conto riguardava la sola fase di riscossione e che lo stesso era stato oggetto di parificazione con determinazione dirigenziale dell’ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esamina la regolarità dei mandati. La procura rilasciata dal sindaco al difensore dipendente dell’ente è qualificata come delega a comparire in udienza ex art. 148, comma 2, c.g.c. Quanto alla procura conferita dall’agente anziché dalla società concessionaria, la Sezione osserva che l’ente, dopo aver individuato la società come agente contabile, ha designato direttamente i soggetti incaricati della riscossione. Ciò non fa venir meno l’obbligatorietà del giudizio di conto, rilevando l’effettività della gestione di chi ha il maneggio di denaro pubblico, come desumibile dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923; è quindi valida la procura rilasciata all’agente, riconosciutogli tale qualifica.
Sul piano della parificazione, la Corte ritiene che la stessa sia stata effettuata, seppur tardivamente, mediante verifica di concordanza della rendicontazione con le scritture dell’ente. Il conto, tuttavia, è rappresentativo della sola attività di riscossione dei canoni e non dell’intera gestione.
La Sezione conferma il rilievo sulla carente compilazione: il conto non offre una coerente rappresentazione della gestione, mancando l’indicazione del carico, del carico non riscosso e degli importi incassati riferiti a carichi sospesi. Gli allegati prodotti in giudizio non erano stati depositati dall’ente con il conto, composto di una sola pagina anziché delle trentotto dichiarate. Il conto è quindi irregolare per violazione degli artt. 616 e 621 del R.D. n. 827/1924.
È confermato anche il mancato riversamento, entro la fine dell’anno, della giacenza di cassa di euro 18.612,46. La Corte richiama l’art. 44, comma 2, del regolamento di contabilità dell’ente e l’art. 181, comma 3, T.U.E.L., escludendo antinomie con le clausole contrattuali e ritenendo non ostative le modalità di pagamento.
Quanto ai subconti, la nomina formale dei contabili secondari non venuti a rendere il conto rende la fattispecie riconducibile alla gestione plurisoggettiva dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924; i contabili secondari devono rendere il proprio conto, anche a saldo zero, da allegare a quello principale. Infine, la relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. risulta priva del visto dell’organo di revisione. Il conto è pertanto dichiarato irregolare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.