Responsabilità erariale degli amministratori per distrazione del contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 244 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e i soggetti privati che, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustrano lo scopo perseguito dall’amministrazione. La responsabilità contabile si estende agli amministratori della società beneficiaria che abbiano contribuito alla distrazione dei fondi dal fine pubblico. La condotta fraudolenta, connotata da dolo, determina responsabilità solidale. L’eccezione di indeterminatezza dell’atto di citazione, ove fondata, non conduce all’inammissibilità della domanda, essendo prevista la mera integrazione dell’atto.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato due convenuti, quali amministratori di diritto e di fatto di una società cooperativa, chiedendo la condanna al pagamento di euro 82.708,38 in favore di Finpiemonte S.p.A. per la mancata restituzione di un contributo a fondo perduto concesso a valere su un programma regionale per l’occupazione e l’internazionalizzazione.

La società aveva ottenuto il contributo rendicontando investimenti e assunzioni. Una verifica fiscale della Guardia di Finanza aveva però rivelato l’inesistenza della sede legale, lo storno di fatture e il mero transito di dipendenti da altra società. Finpiemonte aveva quindi revocato integralmente il contributo. Uno dei convenuti si è costituito eccependo l’inammissibilità della domanda per indeterminatezza della pretesa e contestando nel merito l’esistenza del dolo e della qualifica di amministratore di fatto; l’altro è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

La Sezione accoglie la domanda. In via preliminare dichiara la contumacia del convenuto non costituito, ritualmente notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., e respinge l’eccezione di indeterminatezza: questa, oltre a essere infondata, non condurrebbe comunque all’inammissibilità, essendo prevista dall’art. 86 c.g.c. la mera integrazione dell’atto di citazione.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice e i privati che distolgano le risorse dalle finalità preordinate (Cass. Sez. Un. n. 111 del 2020, n. 5019/2010, n. 23897/2015, n. 1774/2013). La giurisdizione contabile si radica anche nei confronti degli amministratori della società beneficiaria (Cass. n. 296 del 2013), parametro essendo la provenienza pubblica dei fondi e il dovere di assicurarne l’utilizzo per i fini destinati.

La documentazione acquisita, in particolare le annotazioni di PG della Guardia di Finanza, dimostra la falsità di alcune operazioni fatturate e lo storno di altre. Lo storno delle fatture rendicontate ha fatto scendere la spesa effettiva al di sotto della soglia minima di euro 120.000,00 prevista dal bando, facendo venir meno i requisiti per il godimento del contributo. La Corte ravvisa inoltre la promiscuità delle sedi e il carattere elusivo delle assunzioni, operate per mero transito di dipendenti da altra società.

La condotta integra il danno erariale da sviamento del contributo pubblico: il beneficio è stato indebitamente ottenuto mediante fatture false o stornate e il mancato rispetto sostanziale delle prescrizioni del bando, frustrandone la finalità. Quanto ai responsabili, la responsabilità si estende agli amministratori che materialmente abbiano contribuito alla distrazione. Il primo convenuto, firmatario della domanda di contributo e amministratore nel periodo degli storni, era pienamente consapevole della condotta truffaldina. Il secondo, che non ha mai operato sui conti sociali, ha ricoperto il ruolo di mera testa di legno. La Corte liquida il danno in euro 82.708,38, oltre rivalutazione e interessi, e condanna i convenuti in solido alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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