Parifica con eccezioni del rendiconto regionale per sottostima di accantonamenti (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 142 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, la parte accantonata e la parte vincolata del risultato di amministrazione possono essere parificate solo se quantificate in conformità ai principi contabili applicati di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere determinato secondo l’esempio n. 5 dell’appendice tecnica, non essendo ammesso l’accantonamento prudenziale quando il capitolo di entrata non sia di nuova istituzione. Il fondo di garanzia debiti commerciali va calcolato sulla base dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti riferito all’esercizio precedente, non dell’indicatore di tempestività dell’esercizio in corso. In mancanza di sottoscrizione del contratto decentrato integrativo entro l’esercizio, le economie di spesa del fondo costituito confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. La non corretta allocazione di tali poste rende non veritiero il risultato di amministrazione e impone la parifica con eccezioni.
Il Fatto
La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge di rendiconto generale per l’esercizio 2024 con delibera n. 262 del 23 maggio 2025, trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il giudizio di parificazione. Il procedimento istruttorio si è svolto attraverso richieste di chiarimento, culminate nella riunione in contraddittorio del 19 novembre 2025 e nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025.
La questione approda al giudice contabile perché l’istruttoria ha evidenziato criticità nella determinazione delle poste del risultato di amministrazione. In particolare, la Sezione ha rilevato la possibile sottostima della parte accantonata e della parte vincolata, con effetti riflessi sulla parte disponibile e sull’ammontare del disavanzo.
La Motivazione della Corte
Il primo profilo riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità. La Regione aveva accantonato, per il capitolo relativo ai proventi da attività di controllo e repressione, la misura prudenziale del 40% dei residui, pari a € 3.002.637,66. La Sezione osserva che tale capitolo era stato istituito nel 2012 e presentava accertamenti quanto meno dal 2020: non ricorre dunque l’ipotesi di entrata di nuova istituzione, che sola consente la quantificazione prudenziale nel primo anno. Il principio applicato imponeva l’applicazione dell’esempio n. 5, con una percentuale del 76,55%, per un dovuto di € 5.746.364,11 e una differenza di € 2.743.726,45.
La Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 32/2015/INPR, secondo cui l’adeguata quantificazione del fondo determina la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l’ente da disavanzi occulti. L’accantonamento inferiore al minimo di legge impedisce di utilizzare la quota costituita da crediti di dubbia esazione per finanziare spese esigibili.
Il secondo profilo concerne il fondo di garanzia debiti commerciali. La Regione aveva considerato, in sede di rendiconto, l’indicatore di tempestività dei pagamenti 2024, pari a 6,22 giorni, riducendo l’accantonamento all’1%. La Sezione rileva che il comma 859, lettera b), e il comma 862 della legge n. 145/2018 richiedono l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente. L’ente ha poi ammesso l’errore e indicato un indicatore 2023 pari a 13,67 giorni, con un dovuto di € 2.300.268,61, a fronte di € 1.150.134,30 accantonati.
Il terzo profilo attiene alla parte vincolata. Il fondo per la dirigenza 2024 era stato costituito con determinazione dirigenziale, ma il contratto decentrato integrativo non è stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2024. L’indennità di risultato 2024, pari a € 1.590.470,00, è confluita per errore nell’avanzo libero. Il paragrafo 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che, nelle more della sottoscrizione, le risorse del fondo sono definitivamente vincolate e le correlate economie confluiscono nella quota vincolata. La Sezione richiama la deliberazione n. 20/SEZAUT/2024/QMIG, che ha enunciato il principio per cui dette risorse restano vincolate anche in caso di contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio.
In conclusione, la Sezione parifica il rendiconto con eccezioni limitate alla parte accantonata, alla parte vincolata e, per riflesso, alla parte disponibile del risultato di amministrazione. Ordina la restituzione del rendiconto munito di visto e la trasmissione degli atti agli organi competenti, disponendo la rideterminazione del disavanzo all’esito delle correzioni contabili.
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Nota della Redazione
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