Tardività del recupero INPS dell’indebito sulla pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 458 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione di reversibilità e altri redditi, di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e alla tabella F, non richiede l’adozione di un provvedimento formale, ma l’adeguamento del trattamento erogato al valore percentuale imposto per legge. L’accertamento e il recupero costituiscono un obbligo per l’Amministrazione, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente. Le verifiche reddituali, in mancanza di diretta comunicazione del pensionato, vanno effettuate a decorrere dalla dichiarazione reddituale, con applicazione dei tempi tecnici di acquisizione e immissione dei dati: la verifica sull’annualità x va compiuta entro l’anno x+3. Il recupero è tardivo quando la nota di indebito, per una determinata annualità, sopravvenga oltre tale termine.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia e, dal 1° novembre 2019, di pensione di reversibilità quale coniuge superstite, riceveva dall’INPS una nota del 15 agosto 2024 con cui si contestava un indebito di euro 13.450,77 netti, maturato sulla reversibilità per il periodo gennaio 2020-agosto 2024. La somma derivava dal ricalcolo del trattamento ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e della tabella F, per il superamento dei limiti di cumulo con altri redditi.

Il pensionato impugnava la richiesta limitatamente alle annualità 2020, 2021 e 2022, deducendone l’illegittimità e la tardività, poiché l’INPS era a conoscenza dei redditi e avrebbe dovuto verificarli entro l’anno successivo. L’Istituto si costituiva chiedendo il rigetto, sostenendo di aver agito solo dopo aver avuto piena contezza delle situazioni reddituali, anche a causa della dichiarazione parziale resa in domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la disciplina del cumulo tra reversibilità e redditi del beneficiario, richiamando l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e la tabella F, nonché l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che impone all’INPS la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero, entro l’anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. L’art. 35 d.l. n. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009, come modificato dall’art. 13, comma 6, legge n. 122/2010, ha precisato che, per le prestazioni collegate al reddito, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, mentre gli altri redditi rilevano nell’anno precedente.

La Corte richiama il principio nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM: l’accertamento del limite legale al cumulo non esige un provvedimento formale, ma solo l’adeguamento del trattamento al valore percentuale imposto per legge; non serve motivazione precipua, perché i redditi sono noti al percipiente. L’INPS desume i dati dall’Agenzia delle Entrate o dalle comunicazioni obbligatorie, e il recupero è obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento.

Sul fattore tempo, le verifiche possono essere effettuate solo a decorrere dalla dichiarazione reddituale, con applicazione dei tempi tecnici di acquisizione e immissione contabile. Poiché l’Agenzia delle Entrate rende consultabili i modelli l’anno successivo alla presentazione e l’INPS necessita di ulteriore tempo di lavorazione, la giurisprudenza indica ragionevolmente un anno: la verifica sull’annualità x va effettuata entro l’anno x+3. Dal 2020 vanno considerate le proroghe dichiarative legate all’emergenza epidemiologica.

Applicando tali principi, la nota di indebito del 2024, per l’annualità 2020, risulta tardiva, poiché il termine aveva iniziato a decorrere dall’anno solare successivo all’acquisizione dei dati. Nei termini sono invece l’accertamento e la richiesta per il 2021 e il 2022, oggetto del ricorso. Il giudice richiama inoltre la sentenza Corte cost. n. 162/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo e quarto periodo del comma 41 e della tabella F, introducendo un tetto alle decurtazioni della reversibilità, e l’art. 150 d.l. n. 34/2020 sulle modalità di ripetizione delle somme assoggettate a ritenuta.

Il ricorso è pertanto parzialmente accolto: l’INPS è condannato a conguagliare l’indebito del 2020 con quanto dovuto, restituendo l’eventuale trattenuto. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza, nulla per il giudizio stante la gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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