Licenziamento illegittimo di dipendente invalida e responsabilità erariale dei dirigenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 123 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente a licenziamento illegittimo di dipendente con ridotta capacità lavorativa, i dirigenti dell’ente rispondono a titolo di colpa grave quando omettono il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 7 della legge n. 604/1966 e non verificano adeguatamente la possibilità di repechage in mansioni equivalenti o inferiori. L’obbligo di repechage impone al datore di lavoro di prospettare al licenziando un’opportunità di reimpiego, dovendo l’impossibilità risultare da circostanze oggettive provate prima del licenziamento. La firma apposta dal responsabile del personale sulla determina di licenziamento non è mera formalità, ma comporta la piena condivisione del contenuto dell’atto e la corresponsabilità nella decisione. Il danno risarcibile comprende l’indennità corrisposta alla lavoratrice e le spese legali sostenute dall’ente per il contenzioso, quando questo sia causalmente riconducibile alle condotte omissive dei dirigenti.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il Direttore e il Responsabile dell’area personale di un’azienda speciale comunale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno di € 53.474,38 in favore dell’ente, per aver proceduto al licenziamento di una dipendente con ridotta capacità lavorativa senza rispettare le procedure di legge.

Il licenziamento era stato disposto nonostante il medico del lavoro avesse attestato l’idoneità della dipendente con specifiche limitazioni. Il giudice del lavoro aveva dapprima dichiarato l’inefficacia del licenziamento per violazione dell’art. 7 della legge n. 604/1966, poi il Tribunale aveva accertato l’illegittimità per mancata verifica del repechage, con conferma in appello. L’ente aveva così sostenuto spese per indennità risarcitoria e difesa legale. Il procedimento è stato avviato su segnalazione del giudice del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione difensiva sull’insussistenza del nesso causale. La violazione dell’art. 7 della legge n. 604/1966 e la mancata verifica di ricollocazione costituiscono insieme la causa del danno, non potendo essere scisse rispetto al contenzioso che ne è scaturito. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, se esperito, avrebbe potuto impedire il giudizio e le relative spese.

Quanto alla natura dell’ente, la Corte ha richiamato l’orientamento prevalente secondo cui le aziende speciali sono qualificate come enti pubblici economici, con esclusione dell’applicazione del testo unico sul pubblico impiego, non integrando esse la nozione di amministrazione pubblica (Cons. Stato, sez. V, sent. 641/2012). L’incertezza applicativa della norma invocata dalle difese è stata pertanto disattesa.

Sul repechage, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 7755 del 1998, secondo cui l’impossibilità di reimpiego deve risultare da circostanze oggettive provate dal datore di lavoro. Nel caso concreto tale prova è risultata carente: non vi fu adeguata ponderazione della ricollocazione, né interlocuzione con l’interessata, omessa anche per il mancato tentativo conciliativo. Il fatto che l’azienda avesse già ricollocato in passato la dipendente in mansioni diverse ha rafforzato la tesi della possibilità di reimpiego.

La responsabilità è stata ascritta a entrambi i convenuti. Il Direttore, firmatario della determina, era stato avvertito dal legale che il licenziamento doveva essere considerato extrema ratio e preceduto dalla verifica di ogni alternativa. Il Responsabile del personale, per qualifica e per lo Statuto dell’ente, aveva la diretta responsabilità dell’istruttoria e la firma non poteva ridursi a ruolo di mero “scriba”.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso il dolo e l’intento ritorsivo, ma ha ravvisato la colpa grave per la negligenza nella valutazione delle alternative al licenziamento e nell’omissione del tentativo conciliativo. La condanna è stata determinata in € 37.432,07, con riduzione del trenta per cento per il potere riduttivo, ripartita in misura del cinquanta per cento a carico di ciascun convenuto, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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