Frode sui contributi PAC: occultamento doloso e decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 172 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella frode finalizzata all’illecita percezione di contributi eurocomunitari, l’occultamento doloso è insito nella condotta di presentazione di domande formalmente regolari ma contenenti dati falsi, con la conseguenza che il termine quinquennale dell’azione di responsabilità decorre dalla scoperta del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e non dalla presentazione della domanda. Diversamente, il mero mancato rispetto del vincolo di condizionalità, risultante dal raffronto tra i modelli di monticazione e l’estensione dei terreni già nella disponibilità dell’amministrazione al momento della domanda, non integra alcun occultamento e determina la prescrizione della pretesa. Ai fini della condanna, le dichiarazioni dei pascolatori rese in sede di indagini, qualora provenienti da soggetti portatori di un interesse proprio e prive di univocità, non assurgono a prova sufficiente dell’illecito contabile.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio una società agricola e il suo titolare, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’illecita percezione di contributi della Politica Agricola Comune per le annualità 2010, 2011 e 2012. La notizia di danno origina dalla segnalazione della Guardia di Finanza relativa a un procedimento penale pendente, nel quale si contestava l’indicazione, nelle domande uniche di aiuto, di terreni montani condotti per monticazione tramite pascolatori terzi in realtà ignari o non coinvolti.

I convenuti si sono costituiti eccependo la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’infondatezza delle contestazioni. La Regione Lombardia, in qualità di Organismo Pagatore, è intervenuta ad adiuvandum, rappresentando che il proprio credito era ormai prescritto e chiedendo il recupero di quanto indebitamente erogato. Il Collegio ha respinto l’istanza di ammissione al rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

Sulla prescrizione il Collegio distingue due distinte contestazioni. Quanto alla dichiarazione di conduzione tramite pascolatori terzi, l’eccezione è infondata: la presentazione di richieste di contributo formalmente regolari ma contenenti dati falsi integra una vera e propria frode dolosamente occultata, in cui l’occultamento doloso è insito nella condotta stessa. Ne deriva l’applicazione del termine quinquennale dalla scoperta del danno ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, coincidente con la prima comunicazione alla Procura regionale.

Il Collegio precisa che la possibile trasmissione anticipata della notizia non rileva, poiché la norma àncora il dies a quo al verificarsi effettivo dell’evento, e che l’art. 329 cod. proc. pen. impediva la segnalazione prima della discovery, salvo autorizzazione del pubblico ministero.

Quanto al mancato rispetto del rapporto UBA/HA, la conclusione è opposta. L’amministrazione era in possesso, fin dalla presentazione della domanda, della documentazione idonea a rilevare l’inosservanza della condizionalità. Non essendovi alcun occultamento doloso, la domanda sotto questo profilo è prescritta e, ad abundantiam, infondata nel merito, poiché il rapporto va calcolato tra numero di animali ed estensione dei mappali indicati nella domanda, non sull’intero pascolo.

Nel merito la Corte procede per annualità. Per il 2010 l’illecito è provato dalle dichiarazioni del pascolatore, che ha escluso ogni conoscenza dell’azienda e ogni attività in suo favore; l’elemento soggettivo è il dolo, non risultando l’intermediazione di società di servizi. Per il 2011 e il 2012 le prove, fondate sulle dichiarazioni di pascolatori, non hanno i requisiti di certezza e univocità: i dichiaranti erano testi interessati, avendo presentato analoghe domande di aiuto, e il dato documentale dell’intermediazione rende incerta la riferibilità della condotta. La domanda è quindi accolta solo per il 2010.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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