Sospensione per pregiudiziale UE ed estinzione per mancata riassunzione (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 29 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il provvedimento di sospensione del processo, adottato in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea su questioni pregiudiziali, individui espressamente la cessazione della causa di sospensione nella pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 107, comma 1, cod. giust. cont. decorre da tale pubblicazione, che integra un sistema di pubblicità legale. Non è dovuta alcuna comunicazione a cura della segreteria, né è esigibile dalla parte un onere aggiuntivo di costante monitoraggio. La mancata riassunzione entro il termine determina l’estinzione del processo, che opera di diritto e va dichiarata con sentenza ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont.. La parte che ritenga viziata l’ordinanza di sospensione deve attivarsi con i rimedi previsti dall’ordinamento, non attendere inerte.

Il Fatto

Una società concessionaria autostradale ha impugnato davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nella parte in cui l’ISTAT l’aveva inclusa tra i soggetti rientranti nel settore delle amministrazioni pubbliche ai sensi del Regolamento (CE) n. 549/2013 per l’anno 2021.

Nel corso del giudizio, le stesse Sezioni riunite avevano sospeso il processo in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea su questioni pregiudiziali sollevate con proprie ordinanze. La pronuncia europea è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’11 settembre 2023. Decorsi i tre mesi successivi senza alcuna riassunzione, la segreteria ha comunicato alla ricorrente la fissazione dell’udienza per la dichiarazione di estinzione del processo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla formulazione letterale dell’ordinanza di sospensione, che individuava con chiarezza la cessazione della causa sospensiva nella pubblicazione della decisione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale UE. Da tale pubblicazione decorrevano dunque i termini per la riassunzione, senza spazio per una lettura diversa. Richiamando il principio per cui in claris non fit interpretatio, la Corte esclude che la statuizione imponesse alle parti un onere eccessivo di costante monitoraggio della giurisprudenza europea.

Il ragionamento si fonda sulla natura della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che integra un idoneo sistema di pubblicità legale. A sostegno, il Collegio richiama il precedente Cass. civ. Sez. I n. 7580 del 2013, secondo cui il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale, nonché l’orientamento del Consiglio di Stato sulla presunzione di conoscenza del provvedimento pur in difetto di formale comunicazione (Cons. Stato Sez. VI n. 38 del 2009).

La Corte valorizza inoltre gli arresti recenti della Cassazione del 2024, che distinguono la sospensione necessaria dalla sospensione c.d. impropria o anomala: solo nella prima il termine decorre dalla comunicazione della segreteria; nella seconda rileva la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Nel caso esaminato ricorre la seconda ipotesi, secondo la stessa impostazione della ricorrente.

Il Collegio affronta poi l’argomento, svolto in via subordinata, dell’errore scusabile. La parte, ove avesse ritenuto viziata l’ordinanza di sospensione, non avrebbe potuto restare inerte in attesa di una comunicazione non dovuta, ma avrebbe dovuto contestarne il contenuto con i rimedi dell’ordinamento, proponendo il regolamento di competenza di cui all’art. 119 cod. giust. cont. Richiamando Cons. Stato Ad. Plen. n. 4 del 2024, la Corte ricorda che l’ordinanza di sospensione, anche se assunta senza il consenso delle parti, non è abnorme e resta soggetta agli ordinari rimedi; in loro difetto, opera il termine di riassunzione. Non sussiste quindi alcun errore scusabile, a fronte del chiarissimo disposto dell’ordinanza.

In definitiva, essendosi integrata la fattispecie dell’art. 107, comma 1, cod. giust. cont. e non essendo intervenuta alcuna riassunzione nei tre mesi, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 111, comma 1, cod. giust. cont., con declaratoria in rito che esonera il Collegio dalle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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