Responsabilità erariale dei poliziotti per corruzione e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 133 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna per reati contro la pubblica amministrazione dispiega efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., rendendo incontrovertibile l’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua ascrivibilità al condannato. Ne deriva che il compimento di condotte illecite nell’esercizio delle funzioni, poste in essere in cambio di utilità personali, integra violazione dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza e costituisce parziale inadempimento dell’obbligazione lavorativa, con conseguente inutilità della retribuzione corrisposta e configurazione di danno patrimoniale diretto. La persistente reiterazione delle condotte, per il suo effetto sistemico, incide sulla quantità e qualità della prestazione retribuita ai sensi dell’art. 36 Cost. L’elemento soggettivo è individuato nel dolo, desumibile dalla natura dei delitti, dal lasso temporale, dalla reiterazione e dalla consapevolezza connessa al ruolo rivestito. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è presunto, salva prova contraria, pari al doppio delle somme o del valore delle utilità illecitamente percepite, ai sensi dell’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, fermo restando il ricorso al criterio equitativo ove quella presunzione non sia dimostrabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio sette appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, chiedendo la condanna al risarcimento in favore del Ministero dell’Interno di una somma complessiva di € 375.965,19, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il danno era ricondotto a due voci: il danno patrimoniale diretto, per interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, e il danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza.

Gli odierni convenuti erano stati condannati in via definitiva con giudizio immediato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 318 e 321 cod. pen., in concorso fra loro e previo concerto con un imprenditore pregiudicato. La sentenza di appello aveva confermato l’impianto accusatorio riducendo le pene; la Corte di cassazione aveva annullato solo limitatamente alle pene accessorie, rendendo la condanna irrevocabile. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024, dopo che le posizioni di tre convenuti erano state stralciate per definizione agevolata.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal rilievo che i fatti, nella loro storicità e ascrivibilità agli incolpati, sono certi e incontestabili, quindi vincolanti nel giudizio contabile in conformità all’art. 651 cod. proc. pen., che rende incontrovertibile la verificazione materiale dei fatti accertati. L’effetto espansivo del giudicato penale di condanna è richiamato secondo la consolidata giurisprudenza contabile.

Il Collegio afferma poi che il compimento di condotte illecite nell’esercizio delle funzioni integra non solo la violazione dei canoni di lealtà e buona fede ex art. 1375 cod. civ. e dell’obbligo di diligenza ex art. 1176 cod. civ., ma anche un parziale inadempimento dell’obbligazione lavorativa, avendo il lavoratore pubblico indirizzato le proprie energie a favore di finalità estranee all’Amministrazione. Nel caso di specie la reiterazione ha prodotto effetti sistemici sul contratto di lavoro, incidendo sulla quantità e qualità della prestazione retribuita ai sensi dell’art. 36 Cost.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio individua il dolo non solo nella natura dei reati accertati, ma anche nel lasso temporale, nella reiterazione e nella consapevolezza connessa alla preparazione professionale e al grado rivestito. Le difese che riconducono le condotte ad adempimenti di servizio o a fatti privati sono respinte: i comportamenti vanno inquadrati in un contesto di ripetuti favoritismi a un privato pregiudicato in cambio di vantaggi personali, con distorsione delle finalità pubbliche.

Sul danno all’immagine, la Sezione richiama l’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994 e l’art. 51, comma 7, cod. giust. contabile. Accertata la commissione di reati contro la pubblica amministrazione con sentenza passata in giudicato, il pregiudizio è ravvisato nel disvalore delle condotte, che hanno arrecato discredito alla Missione Ordine pubblico e sicurezza. Il duplum è applicato solo dove le somme percepite risultano dimostrate; negli altri casi il Collegio procede in via equitativa, con riduzione degli importi rispetto alle prospettazioni attoree.

Infine, il Collegio riduce il danno diretto al 15% delle retribuzioni per i due convenuti cui contesta un minor numero di condotte reiterate, e ridetermina equitativamente il danno non patrimoniale. Nei confronti degli altri due convenuti la domanda è accolta integralmente, anche nella quantificazione, per il ruolo fondamentale rivestito nell’organizzazione del reato. Segue la condanna alle spese del giudizio in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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