Ore eccedenti i corsi integrativi non pensionabili in quota A (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 39 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli emolumenti corrisposti al docente per l’insegnamento svolto nei corsi integrativi oltre l’orario d’obbligo, su libera dichiarazione di disponibilità e fuori dall’orario di servizio, non hanno natura stipendiale. Ai fini della quota A della pensione, calcolata secondo l’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, opera il principio di tassatività della base pensionabile: concorrono solo gli emolumenti fissi, continuativi o ricorrenti che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione per la normale attività richiesta dal posto ricoperto. La natura stipendiale va riconosciuta solo quando le ore eccedenti siano istituzionalmente incluse in una cattedra con orario superiore a quello previsto dall’art. 88 del d.P.R. n. 417 del 1974, non quando la prestazione sia occasionale, volontaria e aggiuntiva.

Il Fatto

Il ricorrente, già docente di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, collocato a riposo per limiti di età dal 1° settembre 2010, chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico. Domanda l’inclusione nella quota A degli emolumenti percepiti nell’ultimo anno di carriera, dal 2 dicembre 2009 al 20 maggio 2010, per l’insegnamento di Filosofia svolto in corsi integrativi presso un liceo artistico statale.

Sostiene che tali ore, rese in eccedenza rispetto all’orario settimanale, sarebbero state espletate in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale e retribuite con corrispettivi di natura stipendiale. Il Ministero dell’Istruzione eccepisce la decadenza e, nel merito, nega la natura stipendiale dei compensi; l’INPS, dal canto suo, rappresenta di non aver ricevuto alcun provvedimento utile alla riliquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico affronta anzitutto le questioni preliminari. Richiamato l’art. 101, comma 2, del codice di giustizia contabile, ribadisce che l’ordine di trattazione delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudice. Il termine triennale di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 decorre dalla registrazione del provvedimento, mentre quello dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 muove dalla comunicazione della decisione. Poiché il momento della definitività non è evincibile con certezza, il Collegio ritiene di non espletare ulteriore istruttoria, considerata l’evidente infondatezza nel merito della pretesa.

Sul piano sostanziale la Corte ricostruisce il sistema. La quota A, individuata dall’art. 13, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 503 del 1992, è calcolata sull’ultimo stipendio secondo le regole previgenti e comprende solo gli emolumenti fissi e continuativi che formano la parte fondamentale della retribuzione. Opera il principio di tassatività dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973: nessun assegno o indennità può essere computato se la legge non ne prevede espressamente la valutazione. La quota B, per converso, ammette i trattamenti accessori secondo l’art. 2, commi 9, 10 e 11, della legge n. 335 del 1995.

Da qui la distinzione decisiva. Le ore eccedenti le 18 settimanali hanno natura stipendiale solo se incluse istituzionalmente in una cattedra con orario superiore a quello dell’art. 88 del d.P.R. n. 417 del 1974, con carattere fisso e continuativo. Diversamente, i compensi per sostituzioni, attività aggiuntive, progetti o corsi integrativi restano accessori e incidenti sulla sola quota B.

Nel caso concreto l’istruttoria conferma che le 3 ore settimanali non erano inerenti a una cattedra con orario superiore a quello di legge. L’incarico fu attribuito su dichiarata disponibilità del docente e autorizzazione del dirigente, fu svolto fuori dall’orario di servizio, la remunerazione non fu conglobata nello stipendio né corrisposta con il Fondo d’Istituto e fu assoggettata a ritenute previdenziali. Il compenso non soddisfa dunque i requisiti dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e non entra nella quota A. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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