Sviamento di contributo pubblico e responsabilità solidale di società e amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 21 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore privato di un contributo pubblico gravante sulle finanze pubbliche è legato alla amministrazione erogatrice da un rapporto di servizio e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno erariale derivante dallo sviamento delle somme dalla finalità pubblica. La mancata rendicontazione della spesa, in violazione del bando e del principio contabile di necessaria documentazione e giustificazione della spesa, rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta e inverte l’onere della prova a carico del percettore. Quando il fruitore dei fondi è una società, la responsabilità erariale attinge anche il soggetto legato alla stessa da un rapporto organico, che abbia richiesto e gestito il finanziamento e posto in essere le condizioni della sua illegittima percezione o del suo mancato impiego, con condanna in solido.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società e il suo amministratore unico per sentirli condannare al pagamento di euro 28.692,05 in favore della società in house Finpiemonte S.p.a. e per essa della Regione Piemonte. Il finanziamento, concesso nel 2009 a valere sulla l.r. n. 28/1999, ammontava a complessivi euro 160.000,00 ed era destinato all’apertura di un nuovo punto vendita, con intervento da realizzare entro il 30.03.2010 e rendicontazione nei successivi sessanta giorni.
La società non ha mai trasmesso la rendicontazione finale, ha variato la compagine sociale senza comunicarlo, ha risolto il contratto di affitto del ramo d’azienda cessando l’attività e non ha pagato le rate del finanziamento. Finpiemonte S.p.a. ha quindi revocato l’agevolazione e intimato la restituzione della somma residua, senza esito. I convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributi e i privati percettori che, disponendo delle somme in modo diverso dal preventivato o creando i presupposti dell’illegittima percezione, frustrano lo scopo perseguito dall’amministrazione. Il privato è compartecipe diretto dell’attività istituzionale pubblica in forza del principio di funzionalizzazione pubblica della gestione dei contributi.
Dagli atti risulta comprovata la sequenza degli inadempimenti: domanda presentata nel 2009 a mezzo dell’amministratore, percezione del contributo, omessa rendicontazione entro i termini del bando, revoca e intimazione di restituzione rimaste senza seguito. La rendicontazione è elemento cardine della procedura, perché consente di verificare la coerenza e la congruità della spesa rispetto agli obiettivi del bando: la sua mancanza integra la distrazione del finanziamento.
Anche a prescindere dalle violazioni del bando, la Corte afferma che l’omessa rendicontazione rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile di necessaria documentazione della spesa. Spetta al percettore dimostrare il corretto impiego del beneficio e produrre gli elementi di riscontro: il mancato assolvimento di tale onere integra una inversione dell’onere della prova a carico del convenuto. L’inerzia serbata dai convenuti, mai deducenti nel procedimento di revoca, nella fase istruttoria e nel giudizio, preclude al Collegio la valutazione di elementi discolpa.
La responsabilità della società si affianca a quella personale dell’amministratore, che ha sottoscritto la domanda di agevolazione, il contratto di finanziamento e la prestazione di garanzia, impegnandosi al rispetto delle condizioni di fruizione. Il suo silenzio di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca e all’atto di costituzione in mora conferma la connotazione intenzionale della condotta, ravvisandosi il dolo. I convenuti rispondono dunque in solido ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20/1994, con condanna al pagamento della somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
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