Responsabilità erariale e prescrizione quinquennale dal pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 27 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale derivante dalla realizzazione di opera pubblica finanziata e rimasta inutilizzata, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di risarcimento decorre dalla data dei singoli pagamenti e non dal momento in cui l’indagine della Guardia di Finanza ha accertato il malfunzionamento degli impianti. L’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 ancora il dies a quo al verificarsi del fatto dannoso, identificato con la perdita patrimoniale subita dall’amministrazione. Solo l’occultamento doloso del danno sposta la decorrenza al momento della scoperta. La mera attività investigativa, quando non contesti l’occultamento doloso, non sospende né interrompe il termine. Nel caso di specie, la consapevolezza del malfunzionamento acquisita dall’amministrazione fin dal 2014 consolida la decorrenza dai pagamenti.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e due esponenti del consorzio costituito tra le aziende sanitarie, contestando un pregiudizio erariale di complessiva euro 570.156,86. L’addebito riguardava l’attuazione di un progetto di installazione di impianti solari termici presso presidi ospedalieri, con oneri finanziati in parte dal Ministero dell’Ambiente e in parte dall’impresa esecutrice, designata Energy Service Company.
Secondo la prospettazione attorea, dopo la conclusione dei lavori sarebbero emerse anomalie e disfunzioni tali da impedirne il funzionamento, oltre alla carenza dei titoli edilizi. I convenuti si sono costituiti eccependo, tra l’altro, la nullità della citazione, l’inammissibilità dell’azione e la prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla nullità della citazione ex art. 86, comma 6, cod. giust. cont., ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e contabile secondo cui il vizio dell’editio actionis rileva solo se compromette il diritto di difesa, risultando l’atto inidoneo a dare contezza del thema decidendum. La pluralità delle argomentazioni sulla inutilità della spesa non ha inciso sulla difesa dei convenuti, che hanno controdedotto in modo puntuale.
Parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di aberratio sulla legittimazione attiva. Il danno è stato patito dall’azienda sanitaria, destinataria finale dei finanziamenti statali, che li ha utilizzati inutilmente tramite il consorzio all’uopo costituito. Il soggetto cui vanno corrisposte le somme coincide, dunque, con l’azienda sanitaria.
Il nucleo decisorio riguarda la prescrizione. Il Collegio ha richiamato l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, che fissa il termine quinquennale dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, salvo l’occultamento doloso. Sulla scorta delle Sezioni Riunite (sentenza n. 675/A/96, confermata da n. 2/2001/QM), ha identificato il fatto dannoso con la perdita patrimoniale.
Nel caso concreto, poiché la Procura non ha contestato l’occultamento doloso, il termine decorre dalla data dei singoli pagamenti, l’ultimo dei quali effettuato il 9 dicembre 2013. La documentazione in atti dimostra che l’amministrazione aveva piena contezza del malfunzionamento fin dal 2014. Le risultanze investigative della Guardia di Finanza, trasmesse nel 2022, sono meramente confermative. Alla data di notifica degli inviti a dedurre, il quinquennio era dunque ampiamente decorso. Le altre questioni sono rimaste assorbite.
Nota della Redazione
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