Conto giudiziale dei titoli azionari e disponibilità giuridica del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 136 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico non si identifica con il soggetto che ne detiene la materialità, ma con colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve pertanto contenere non solo la descrizione dei titoli e le variazioni della consistenza, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni, e va reso anche per i titoli dematerializzati. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da un soggetto privo della qualifica di agente contabile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è chiamata a pronunciarsi sulla procedibilità del giudizio sul conto giudiziale, per l’esercizio 2022, del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto aveva rimesso la questione al Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., segnalando che, secondo un orientamento più recente, tenuto alla resa del conto sarebbe non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha concluso per l’improcedibilità, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto non legittimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra disponibilità materiale e disponibilità giuridica dei titoli. La giurisprudenza contabile ha chiarito che consegnatario delle azioni e delle quote di partecipazione è il soggetto che esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista, non chi ne ha la mera detenzione.

Quanto agli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile è assunta dal sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione. Il Collegio richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

Da tale qualificazione deriva una conseguenza sul contenuto del conto. Poiché il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni sociali ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, il conto deve esporre anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Il Collegio precisa inoltre che l’obbligo di resa riguarda anche i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, poiché persiste l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Nel caso concreto, il conto è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto che non riveste la qualifica di consegnatario dei titoli azionari. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio sul conto, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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