Responsabilità erariale da sforamento della capacità operativa massima: necessario accertamento tecnico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 66 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale per la remunerazione di prestazioni sanitarie eccedenti la capacità operativa massima, la legittimazione passiva sussiste ogni volta che ricorra coincidenza tra il soggetto della fattispecie astratta e colui contro il quale la domanda è proposta, potendosi estromettere il chiamato in giudizio solo ove tale coincidenza difetti in modo concretamente e ictu oculi rilevabile. La nullità dell’atto di citazione è limitata ai casi di assoluto difetto o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, ovvero di totale mancanza dell’esposizione dei fatti. Tra invito a dedurre e citazione non è necessaria una perfetta coincidenza, purché resti inalterato il nucleo essenziale delle contestazioni. L’art. 86, comma 2, lett. f), c.g.c. non prevede alcuna sanzione di inammissibilità, inutilizzabilità o nullità per l’omessa indicazione degli elementi di prova. Il Collegio, accertata la complessità fattuale, dispone supplemento istruttorio demandando a un organo tecnico la verifica della capacità operativa massima e degli importi corrisposti in eccesso.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società privata accreditata operante nella branca della diabetologia e alcuni dirigenti dell’azienda sanitaria locale, chiedendo la condanna al pagamento in favore dell’ASL di una somma superiore a un milione di euro, oltre rivalutazione e interessi. L’addebito riguarda gli esborsi sostenuti dall’azienda sanitaria nel periodo 2016-2020 per la remunerazione di prestazioni rendicontate dalla struttura e ritenute in eccedenza rispetto ai parametri di capacità operativa massima.

Alla società, percipiente, si contestava il titolo di dolo; ai funzionari dell’ASL, in via sussidiaria, una responsabilità concorrente per quote percentuali differenziate a seconda del ruolo rivestito e delle annualità. I convenuti si costituivano eccependo, sotto vari profili, la nullità della citazione e la prescrizione del diritto azionato, contestando nel merito l’asserita violazione dei parametri prestazionali. Due convenuti non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni dei convenuti. Dichiara la contumacia dei soggetti non costituitisi, benché ritualmente citati. Rigetta poi l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di un appello su vicenda analoga, rilevandone l’inammissibilità per difetto di una delle ipotesi previste dall’art. 190 c.g.c.

Sul difetto di legittimazione passiva prospettato da una convenuta, che assumeva di non aver ricoperto incarichi di vertice, il Collegio osserva che la legittimazione sussiste ogni volta che vi sia coincidenza tra il soggetto della fattispecie astratta e colui contro il quale la domanda è proposta. L’estromissione anticipata è consentita solo se il difetto sia concretamente e ictu oculi rilevabile. Nel caso concreto, la convenuta aveva rivestito l’incarico di dirigente di una unità operativa preposta alla vigilanza delle strutture accreditate: l’eccezione è respinta.

Quanto alla dedotta nullità della citazione per genericità, il Collegio richiama l’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c., che impone l’esposizione dei fatti, della qualità in cui sono stati compiuti e degli elementi di diritto, con le relative conclusioni. La giurisprudenza di legittimità, con lettura rigorosa, limita le nullità ai casi di assoluto difetto o assoluta incertezza di petitum e causa petendi, o di totale mancanza dell’esposizione dei fatti. Il Collegio richiama in particolare Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, Cass. Sez. II n. 1681 del 2015 e Sez. giur. Sicilia n. 274 del 2017, secondo cui l’oggetto della domanda va identificato dall’insieme delle indicazioni e dei documenti allegati. L’atto introduttivo enunciava con chiarezza le condotte contestate, il rapporto concessorio e gli elementi di diritto: non sussiste il vizio denunciato.

Sulla mancata indicazione degli elementi di prova, il Collegio rileva che l’art. 86 c.g.c. non prevede, per tale omissione, alcuna nullità né inammissibilità o inutilizzabilità della prova. Nel caso concreto la Procura aveva riportato l’indice delle fonti di prova e depositato le relazioni della Guardia di Finanza, senza incertezze. Respinta anche l’eccezione di difformità tra invito a dedurre e citazione: non occorre una perfetta coincidenza, purché resti inalterato il nucleo essenziale delle contestazioni, con richiamo a Corte dei conti SS.RR. n. 7/98/QM del 1998. Infine, nessuna norma obbliga il Pubblico Ministero a esplicitare le ragioni del rigetto delle controdeduzioni.

Accertata la complessità fattuale, il Collegio ritiene la controversia non ancora matura per la decisione e dispone un supplemento istruttorio, incaricando il Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute di nominare uno o più esperti per accertare la C.O.M. assegnata alla struttura, l’eventuale sforamento e gli importi corrisposti in eccesso dall’ASL, ai fini di ogni successiva valutazione sull’an e sul quantum della pretesa risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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