Nessuna responsabilità dell’ex amministratore per i debiti fiscali della società (Cass. civ. Sez. V n. 8696 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore che abbia cessato la carica prima della notifica degli avvisi di accertamento intestati alla società di capitali è privo di legittimazione attiva a impugnare quegli atti, ma è legittimato a impugnare la cartella di pagamento che, su di essi fondata, gli sia stata notificata a titolo personale. L’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali esclude, in assenza di una norma che preveda successione o coobbligazione, una responsabilità diretta dell’amministratore per le obbligazioni tributarie della società; le sole ipotesi derogatorie, quali quelle dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, hanno natura civilistica e carattere speciale, non estensibile oltre il perimetro tracciato. La notificazione ai contribuenti non residenti secondo l’art. 60, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 è modalità alternativa ed equivalente a quella dell’art. 142 cod. proc. civ., con conseguente applicabilità della presunzione dell’art. 1335 cod. civ..

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento con cui, sulla base di due avvisi di accertamento riguardanti una società a responsabilità limitata della quale era stato amministratore fino a una data anteriore, gli veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di IVA. Egli ha contestato la validità della notifica degli avvisi, deducendo che gli stessi erano stati notificati alla società e che egli, avendo cessato molto prima la carica di amministratore, non potesse essere chiamato a rispondere di atti impositivi emessi verso la persona giuridica.

La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso del contribuente; la commissione tributaria regionale ha invece accolto l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi; l’Amministrazione finanziaria si è costituita con controricorso, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, attinenti alla regolarità della notifica degli avvisi, sono infondati. La Corte richiama l’art. 60, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui la notificazione ai contribuenti non residenti si effettua mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero risultante dall’AIRE e solo in mancanza a quello indicato dal contribuente, con applicazione, in caso di esito negativo, della disciplina dell’irreperibilità assoluta.

Tale modalità è alternativa ed equivalente a quella ordinaria dell’art. 142 cod. proc. civ., come confermato dalla Corte costituzionale n. 366 del 2006 e dalla stessa formulazione legislativa (Cass. n. 33469 del 2023; Cass. n. 22271 del 2024). Trattandosi di disposizione speciale (Cass. n. 20256 del 2017), è sufficiente la spedizione all’indirizzo risultante dall’AIRE, non occorrendo l’intermediazione dell’ufficiale notificatore straniero né una relazione di notificazione, operando la presunzione dell’art. 1335 cod. civ.. Quanto al rilievo sul diritto applicabile, la notifica di un atto introduttivo di un giudizio da celebrarsi in Italia resta regolata dalla legge italiana ai sensi dell’art. 12 legge n. 218 del 1995.

Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, trattati unitariamente, sono invece fondati. Dagli accertamenti di merito emerge che i debiti fiscali facevano capo alla società, che gli avvisi erano esplicitamente riferiti alla sola società “rappresentata dal” ricorrente “nella qualità di rappresentante legale” e che il ricorrente, alla data della notifica, non rivestiva più la carica di amministratore. Alla stregua dell’art. 81 cod. proc. civ., il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato compete al destinatario dell’atto, non a chi l’abbia ricevuto (Cass. n. 19870 del 2004; Cass. n. 29628 del 2008).

Poiché la cartella di pagamento, impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992, assolve “uno actu” alle funzioni della notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass. n. 3021 del 2018; Cass. n. 11722 del 2010), il contribuente ha correttamente impugnato la cartella con cui le pretese, trasposte nel ruolo, venivano messe in esecuzione nei suoi confronti. Le censure colgono nel segno perché gli avvisi e le collegate pretese non sono a lui riferibili.

L’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali implica l’esclusiva imputabilità alla società dei debiti, senza deroga per le obbligazioni tributarie, salvo l’ipotesi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 per liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione: responsabilità di natura civilistica, non tributaria (Cass. Sez. Un. n. 2079 del 1989). Tale norma derogatoria e speciale non è estendibile oltre il proprio perimetro e nel caso di specie non è neppure dedotta; non esiste, dunque, una responsabilità degli amministratori per i debiti fiscali della società (Cass. n. 8811 del 2021).

Gli ulteriori motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso e l’annullamento della cartella; le spese di merito sono compensate e l’Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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