Inammissibile l’appello notificato a mezzo posta senza prova della data di spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 4653 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario è inammissibile il ricorso o l’appello notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale ove il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco delle raccomandate recante data e timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. In difetto di tale produzione contestuale alla costituzione, il giudice non può sanare l’inammissibilità ordinando la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, salvo che sussistano i presupposti della rimessione in termini. Il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta è provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento con cui determinava in via sintetica, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, il reddito conseguito per l’anno d’imposta 2001, in base alla spesa sostenuta per l’acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto. La Commissione Tributaria Regionale, in sede di gravame, riformava la decisione confermando la legittimità dell’avviso e condannando la contribuente alle spese. Proponeva quindi ricorso per cassazione la contribuente, con sette motivi. L’Agenzia delle entrate non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si eccepiva la nullità della sentenza d’appello per mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta, non avendo l’Ufficio depositato la ricevuta di spedizione del plico e risultando quindi impossibile il controllo sulla tempestività.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui, nel processo tributario, l’atto introduttivo notificato a mezzo posta è inammissibile se, alla costituzione, non è depositata la ricevuta di spedizione o l’elenco delle raccomandate o l’avviso di ricevimento con data di spedizione asseverata dall’ufficio postale. Il giudice non può sanare il vizio ordinando la successiva esibizione. Richiama in proposito Cass. n. 31879 del 2022, Cass. n. 24726 del 2022 e Cass., sez. un., n. 13452 del 2017.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata depositata il 26 marzo 2010. Applicando il termine c.d. “lungo” ex artt. 327 c.p.c. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 (all’epoca di un anno, trattandosi di giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009) e tenuto conto della sospensione feriale di 45 giorni, il termine per l’appello scadeva l’11 maggio 2011.
Dall’avviso di ricevimento depositato emerge che la notifica si è perfezionata il 12 maggio 2011, oltre il termine. L’avviso reca bensì, nel campo della data di spedizione, l’indicazione manoscritta del 9 maggio 2011, ma tale indicazione non è munita di fede privilegiata: ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 655/1982 gli avvisi di ricevimento sono predisposti dagli interessati, sicché la data in essi indicata deve ritenersi apposta dall’incaricato dell’Ufficio. L’unica data certa è dunque quella di consegna, successiva alla scadenza.
La C.T.R. avrebbe perciò dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, senza entrare nel merito della pretesa tributaria. Assorbiti gli altri motivi, la sentenza è cassata senza rinvio, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio e compensazione per i gradi di merito.
Nota della Redazione
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