Responsabilità della massa per ritardo nel riparto e domanda tardiva risarcitoria (Cass. civ. Sez. I n. 18667 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione allo stato passivo in via tardiva, con cui un creditore già ammesso faccia valere un credito risarcitorio nei confronti della massa per il ritardo ingiustificato nella predisposizione dei riparti, è proponibile. La responsabilità della massa per il ritardo nella distribuzione della liquidità astrattamente spettante al creditore ammesso si configura come obbligazione extracontrattuale, analoga a quella che grava su chi detenga sine titulo un bene altrui. Ove tale qualificazione non sia specificamente censurata, l’accertamento del giudice del merito è coperto da giudicato interno e la questione della proponibilità perde rilievo. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti necessariamente il rigetto.
Il Fatto
Un creditore ipotecario, cessionario di un credito già ammesso al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria poi convertita in fallimento, ha chiesto in via tardiva l’ammissione di interessi legali maturati dopo la vendita dei beni ipotecati, sostenendo che la loro indisponibilità derivasse dal ritardo nella predisposizione dei riparti.
Il giudice delegato ha escluso il credito; il tribunale, in sede di opposizione, ha invece accolto la domanda, qualificandola come risarcitoria di natura extracontrattuale e riconoscendo gli interessi legali sul ricavato non tempestivamente distribuito, con ammissione in prededuzione. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorrente non ha censurato l’accertamento del giudice dell’opposizione sulla qualificazione del credito come risarcitorio per responsabilità extracontrattuale della massa. Quel profilo è dunque coperto da giudicato interno e non è più sindacabile.
Ne deriva che la questione della proponibilità della domanda, nelle forme dell’ammissione tardiva al passivo, perde rilievo: se formulata come domanda risarcitoria contro la massa, essa deve ritenersi senz’altro proponibile. La Corte osserva, per completezza, che la responsabilità avrebbe potuto essere diversamente imputata al curatore, azionabile con l’azione di rendiconto per scarsa diligenza nella gestione, ma il giudicato formatosi impedisce ormai questo percorso.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: non colgono la ratio decidendi, fondata sull’inerzia nella predisposizione dei riparti rispetto all’ultima vendita del compendio ipotecato. Sul punto i motivi risultano carenti di specificità.
Il terzo motivo è infondato: il giudice dell’opposizione si è espressamente pronunciato sull’eccezione di giudicato endofallimentare, rigettandola, sul rilievo che la nuova domanda tardiva poggiava su presupposti diversi dalla precedente.
Il quarto motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. L’omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non l’argomentazione della parte, che fatto non è. Inoltre il motivo mescola censure diverse, non spettando al giudice di legittimità isolare le singole doglianze teoricamente proponibili. Il quinto motivo è infondato, perché non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto dell’eccezione non espressamente esaminata. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.