Termine lungo d’appello dal deposito del decreto del presidente del tribunale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18663 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, salvo che ricorra l’ipotesi dell’art. 433, comma 2, cod. proc. civ. Nei casi in cui non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesta tale evento, senza che sia imposta la comunicazione del mancato deposito della motivazione. Resta salva la decorrenza del termine breve in caso di notificazione ad opera della parte ex art. 326 cod. proc. civ. La parte contumace non ha diritto alla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria e, quindi, neppure alla comunicazione dei provvedimenti in questione.

Il Fatto

Una società convenuta in un giudizio di lavoro, dichiarata contumace, non aveva avuto conoscenza del procedimento. Il tribunale, all’udienza del 19 novembre 2021, aveva letto il dispositivo della sentenza n. 765/2021, accertando un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarando la nullità del licenziamento e ordinando la reintegrazione della lavoratrice, con condanna al pagamento di 71.118,56 euro oltre accessori.

Il giudice che aveva deciso la causa era poi deceduto e il presidente della sezione Lavoro, con decreto del 14 febbraio 2022, aveva dato atto dell’impossibilità di depositare le motivazioni. La società ha proposto appello il 20 aprile 2023, chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza. La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività, richiamando Cass. n. 12372 del 2017. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, relativi alle notificazioni degli atti del giudizio, sono esaminati congiuntamente e ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Le censure avverso le notifiche del giudizio di primo grado non erano state ritualmente proposte in appello e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.

Quanto alla notifica dei provvedimenti, la Corte osserva che l’art. 145 cod. proc. civ. non consente la notifica alla società con le modalità degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., e quindi con gli avvisi di deposito dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890: tale orientamento è ribadito da Cass. n. 6654/2018 e Cass. n. 6112/2018. La notificazione sarebbe pertanto nulla, ma ciò produrrebbe unicamente l’inefficacia della stessa ai fini del decorso del termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ., restando ferma la tardività dell’appello rispetto al termine lungo.

Il Collegio afferma che il contumace non ha diritto alla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria. Il principio si ricava da Sez. Unite n. 26/1999, secondo cui il termine annuale decorre dalla data del deposito anche nei confronti delle parti contumaci, non potendosi attribuire all’art. 292, quarto comma, cod. proc. civ. valore diverso da quello di semplice indicazione delle modalità di esecuzione della notificazione. Nel caso di impossibilità di completare la sentenza, l’impugnazione è attivabile dalla data del deposito dei provvedimenti del presidente del tribunale, come affermato da Cass. n. 10839/2008 e Cass. n. 18948/2006.

Pertanto il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. è iniziato a decorrere dal deposito del decreto del presidente del tribunale del 14 febbraio 2022. Rispetto a tale dies a quo, l’appello proposto dalla società contumace è tardivo. Il quinto motivo, relativo al merito, è inammissibile perché precluso dalla mancata deduzione in appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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