Doppia conforme e demanio civico: onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 14135 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo nei termini dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, in presenza di una doppia conforme, se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste rispettivamente a base della decisione di primo grado e di quella di appello e non dimostra che esse sono tra loro diverse. L’accertamento sulla qualitas soli dei terreni e sull’appartenenza degli stessi al demanio civico universale costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità. Il vizio di violazione di legge consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, mentre l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta resta esterna all’interpretazione della norma.

Il Fatto

La vicenda si svolge nell’ambito di un procedimento in materia di usi civici davanti alla Sezione speciale della Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio. Il ricorrente agisce quale dante causa di soggetti che, già opponenti nel 1957 avverso il progetto di sistemazione di un comprensorio, avevano visto dapprima dichiarare la natura demaniale dei terreni e poi definire il giudizio con la declaratoria di inammissibilità del reclamo.

Dopo una pronuncia di cassazione che aveva qualificato la notificazione come nulla e non inesistente, con conseguente necessità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la causa veniva riassunta. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, rigettava il reclamo, confermando la natura demaniale civica di una porzione di terreni e riconoscendo ai Ticchiarelli la sola posizione di occupatori abusivi. Il ricorrente propone quattro motivi di cassazione; resiste il Comune, mentre l’altro ente intimato non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunziava l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la vicenda fosse stata decisa sulle sole conclusioni dei periti risalenti al 1930 e al 1951. La Corte lo dichiara inammissibile in forza dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012: il ricorrente, per evitare il difetto di specificità, avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due conformi pronunce e dimostrarne la diversità, cosa che non ha fatto.

Il secondo motivo, incentrato sulla presunta necessità di dimostrare l’appartenenza al demanio universale, è dichiarato inammissibile per mancanza di specificità: il ricorrente non ha illustrato il motivo con l’analitica precisazione delle considerazioni che avrebbero giustificato la cassazione, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., né ha dedotto le violazioni di legge attraverso i passaggi argomentativi della sentenza.

Il terzo motivo ripropone la censura sulla presunzione di demanialità. La Corte ne dichiara l’inammissibilità quanto al vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e l’infondatezza nel resto. Emerge che la Corte d’Appello ha verificato la natura demaniale dei terreni attraverso i dati dei piani di verifica e di sistemazione demaniale e la più recente indagine tecnica, accertando che i terreni rivendicati non corrispondevano a quelli intestati ai danti causa nel Catasto Gregoriano come allodiali. La doglianza si traduce in una istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea al giudizio di legittimità.

Il quarto motivo riguarda l’istanza di legittimazione e la sua valenza confessoria. La Corte lo dichiara inammissibile: esso sollecita un sindacato sull’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. L’argomento era stato utilizzato dalla Corte di rinvio solo per rafforzare la decisione, non come ratio esclusiva; si applica quindi il principio secondo cui, quando la decisione si fondi su una pluralità di ragioni autonome, l’infondatezza delle censure relative a una di esse rende inammissibili per difetto di interesse quelle riferite alle altre. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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