Responsabilità preponente e nesso occasionalità: irrilevanti irregolarità formali pagamento (Cass. civ. Sez. III n. 15225 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della compagnia assicuratrice per l’attività illecita del proprio agente, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., è esclusa soltanto ove il danneggiato abbia posto in essere una condotta agevolatrice connotata da anomalia sostanziale, consistente nella collusione con l’agente o nella consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti su quest’ultimo. Mere irregolarità formali del pagamento, quali l’assegno privo di data, l’incasso a lunga distanza di tempo o il difetto di corrispondenza tra numero di serie dell’assegno e numero di polizza, non hanno attitudine causale a favorire l’appropriazione delle somme e non interrompono il nesso di occasionalità. Compete al danneggiato provare il rapporto di occasionalità; spetta al committente dimostrare la condotta agevolatrice del cliente, anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.

Il Fatto

Una cliente stipula, presso i locali dell’agenzia, un contratto di assicurazione sulla vita per il tramite dell’agente della compagnia. Il pagamento dei premi avviene mediante assegni bancari all’ordine dell’agente, consegnati personalmente a costui. Come per numerosi altri clienti della stessa agenzia, i premi non vengono mai versati alla compagnia, che non ritiene concluso il contratto e solo dopo ripetute segnalazioni revoca il mandato all’agente. La cliente e gli altri clienti agiscono in giudizio per il risarcimento dei danni, deducendo la responsabilità extracontrattuale del preponente ex art. 2049 cod. civ. e, in via alternativa, la responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari ex art. 1228 cod. civ..

Il tribunale rigetta la domanda; la corte d’appello conferma, ravvisando nelle irregolarità formali dei pagamenti una condotta agevolatrice dei clienti idonea a interrompere il nesso di occasionalità. I clienti ricorrono in cassazione con distinti ricorsi, poi riuniti, mentre la compagnia, subentrata all’originaria assicuratrice, propone ricorso incidentale sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio già affermato in sede di legittimità: la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. del preponente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’agente. Il nesso di occasionalità si interrompe, dunque, solo se il cliente ha agevolato l’attività fraudolenta dell’agente o vi ha consapevolmente acquiesciuto.

La sentenza impugnata non tiene conto di tale principio. Essa ravvisa la condotta agevolatrice nelle sole irregolarità formali dei pagamenti — assegni incassati a lunga distanza dall’emissione, privi di data, non corrispondenti per numero alle polizze — e da queste deduce che l’agente avrebbe agito fuori dal rapporto di agenzia. Si tratta di un passaggio argomentativo che non considera che l’irregolarità del pagamento rileva solo se idonea a favorire l’appropriazione delle somme mediante la strumentalizzazione delle funzioni dell’agente.

La Corte distingue l’irregolarità formale da quella sostanziale. Solo quest’ultima — ad esempio il pagamento in denaro contante di somme notevoli — è tale da manifestare una condotta anomala del cliente e da agevolare l’appropriazione. Le irregolarità valorizzate dai giudici di merito attengono invece a circostanze accidentali della prestazione e non hanno attitudine causale.

Quanto all’onere probatorio, compete al danneggiato dimostrare il rapporto di occasionalità, ma spetta al committente provare che il cliente ha agevolato la truffa, interrompendo quel nesso; entrambe le prove possono essere fornite per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti e indicative di una condotta anomala rispetto alle prassi di conclusione ed esecuzione di quel tipo di contratto. Nella specie, la decisione impugnata ha valorizzato le sole irregolarità formali, trascurando gli ulteriori elementi allegati — la querela della compagnia, il ritardo nella revoca del mandato, gli esiti del procedimento penale — che avrebbero potuto deporre per la buona fede dei clienti.

La Corte accoglie pertanto il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso del gruppo di clienti, dichiara assorbiti gli altri e il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata e rinvia ad altro giudice di merito, cui demanda anche la nuova liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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