Assegni postdatati e fallimento sanzione prescinde dal divieto di pagamenti (Cass. civ. Sez. II n. 5688 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente. Il divieto per il fallito di eseguire pagamenti ai creditori, posto dalla legge fallimentare, non fa venir meno il divieto di emissione di assegni senza copertura, sicché dal mancato pagamento del titolo conseguono comunque gli effetti sanzionatori. Viola il dovere di diligenza media, senza poter invocare il fatto scusabile, l’emittente che non controlli l’andamento del proprio conto e che, assumendo consapevolmente con la postdatazione il rischio della sopravvenienza del difetto di provvista, faccia affidamento sulla tolleranza della banca. Il giudice di merito che valorizzi il fallimento della società senza verificare la postdatazione degli assegni e senza considerare l’elemento psicologico dell’emittente incorre in errore di diritto.

Il Fatto

Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 366/2018, aveva accolto l’impugnazione proposta dalla legale rappresentante di una società avverso la decisione del Giudice di Pace che aveva respinto l’opposizione contro un’ordinanza ingiunzione di pagamento di 2.080,00 euro per violazione dell’art. 2 della legge n. 386/1990, per l’emissione di due assegni per difetto di provvista. Il Tribunale aveva annullato l’ordinanza osservando che alla data di emissione dei titoli la società era già fallita e che, in base alle disposizioni della legge fallimentare, i pagamenti erano vietati: dal mancato pagamento degli assegni non potevano quindi derivare effetti sanzionatori.

Contro tale pronuncia la Prefettura ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla controricorrente, che ha depositato controricorso; la parte ricorrente ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che l’impugnazione contiene una critica adeguata in termini di violazione di legge. Nel merito, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 386/1990 e 1176 cod. civ., nonché la contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice di appello valorizzato il fallimento della società al momento dell’emissione dei titoli senza verificare che gli assegni erano anche postdatati.

Il motivo è accolto. La Corte richiama il proprio costante orientamento secondo cui gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, a prescindere dalla titolarità di un rapporto di conto corrente (Sez. 6-1, ordinanza n. 3451 del 13.02.2018; Sez. 2, sentenza n. 10417 del 29.04.2010).

Quanto all’elemento psicologico, è stato altresì affermato che viola il dovere di diligenza media, con impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente che non controlli l’andamento del proprio conto per assicurare la disponibilità del denaro e che, oltre a fare affidamento sulla tolleranza della banca per una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la postdatazione degli assegni — di per sé indicativa di scarsa liquidità — il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della presentazione (Sez. 2, ordinanza n. 17821 del 22.06.2021; Sez. 2, sentenza n. 18345 del 23.08.2006).

Il Tribunale si è discostato da tali insegnamenti, avendo valorizzato i principi della legge fallimentare, che non rilevano ai fini della sussistenza della violazione amministrativa: il divieto per il fallito di eseguire pagamenti ai creditori non fa venir meno il divieto, rivolto a “chiunque”, di emissione di assegni senza copertura. A tale errore si aggiunge il mancato accertamento della eventuale postdatazione dei titoli, con le conseguenze sull’elemento psicologico dell’emittente.

La sentenza è dunque cassata con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di Pesaro in diversa composizione soggettiva, che si atterrà ai principi richiamati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *