Benefici vittime criminalità organizzata e parentele entro il quarto grado (Cass. civ. Sez. I n. 19280 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, il giudice ordinario è giudice della pretesa azionata da chi si assume avente diritto, cosicché la sua cognizione non è limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento di diniego, ma si estende, nei limiti delle deduzioni delle parti, all’esame completo nel merito della fondatezza della pretesa, senza alcun vincolo alle informative degli organi di polizia. La condizione ostativa prevista dall’art. 2 quinquies, 1° co., lett. b), d.l. n. 151/2008 postula la totale estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali, riferita in modo ampio agli ambiti familiari e sociali. Il convincimento del giudice di merito può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa, restando l’apprezzamento dei requisiti di legge riservato al merito e censurabile in cassazione nei soli limiti dell’anomalia motivazionale.

Il Fatto

Le ricorrenti, coniuge e figlie di una persona assassinata per errore di persona da un sodalizio di tipo mafioso, hanno chiesto al Ministero dell’Interno l’erogazione dei benefici di cui alla legge n. 302/1990. L’amministrazione ha rigettato l’istanza con decreto, reputando insussistenti i requisiti soggettivi di cui all’art. 2 quinquies, 1° co., lett. a) e b), d.l. n. 151/2008: era emersa, infatti, la loro relazione di parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti gravati da precedenti penali.

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, ritenendo il fatto costitutivo insorto solo con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna e quindi non decorso il termine decadenziale triennale. La Corte d’Appello di Roma ha invece accolto il gravame del Ministero, ritenendo fondato il motivo sulla condizione di non totale estraneità delle richiedenti ad ambienti delinquenziali, che ha desunto dalle parentele indicate. Da qui il ricorso principale delle interessate, con quattro motivi, e il ricorso incidentale dell’amministrazione sulla decadenza.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo le ricorrenti lamentavano la nullità dell’appello del Ministero, assunto come privo di parte volitiva e argomentativa. La Corte, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017 e n. 28057 del 2008, ha ribadito che l’atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice, ma senza forme sacramentali né obbligo di un progetto alternativo di decisione. Ne ha tratto la conferma dell’ammissibilità del gravame: il Ministero aveva censurato specificamente il dictum di prime cure sulla non totale estraneità, consentendo al giudice di cogliere natura, portata e senso della critica.

Passando ai motivi secondo e terzo, la Corte ha escluso che il giudice di seconde cure abbia indebitamente ripristinato la discrezionalità amministrativa. Ha osservato che il giudice ordinario conosce nel merito della pretesa al beneficio e non è vincolato alle informative di polizia; pertanto la verifica dell’estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali non si risolve in un controllo di legittimità formale del decreto. La sussunzione nella lett. b) è apparsa corretta: la condizione ostativa opera quando il beneficiario non risulti del tutto estraneo, anche solo per il coinvolgimento passivo in ambiti familiari.

La Corte ha inoltre ritenuto immune da vizi la motivazione, esclusa la ricorrenza dell’anomalia motivazionale nei termini di Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Ha precisato che il contestato ricorso, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, mirava a una rivalutazione dei fatti storici, inammissibile in sede di legittimità. La mancata valutazione delle delibere del Comitato di solidarietà o degli atti informativi non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.

Il quarto motivo, sul ragionamento presuntivo, è stato respinto: il convincimento può fondarsi su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa, poiché la concordanza rileva solo nel concorso di più circostanze. L’apprezzamento dei requisiti di precisione e gravità è incensurabile se adeguatamente motivato. Quanto alla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 122 del 2024, relativa alla sola lett. a), la Corte ha evidenziato che nel caso di specie era stata applicata la lett. b), con conseguente irrilevanza. Il ricorso incidentale del Ministero, proposto da parte vittoriosa su questioni preliminari, è stato dichiarato privo di interesse per l’infondatezza del ricorso principale. Il ricorso principale è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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