Conflitto di interessi del rappresentante e inammissibilità delle questioni nuove in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 5108 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 1394 c.c. non può essere desunto in modo astratto o aprioristico dalla coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore di due società contraenti, né dalla sola identità degli assetti proprietari, ma va accertato in concreto, in relazione al singolo atto, verificando la sussistenza di una relazione antagonistica di incompatibilità tra gli interessi delle parti. L’eventuale identità delle compagini societarie non esclude di per sé il conflitto, rilevando solo in combinazione con altri elementi dai quali emerga la piena corrispondenza di un interesse unico a tutte le parti coinvolte. In sede di legittimità non sono ammissibili le questioni poste per la prima volta in Cassazione, né è consentita una rilettura delle risultanze istruttorie diretta a sovvertire l’accertamento in fatto del giudice di merito, tanto più quando la censura di violazione di legge sia filtrata dalla valutazione del materiale probatorio senza denunciare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il Fatto

Una società immobiliare ha chiesto l’ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un’altra società del medesimo gruppo, per un credito di oltre un milione e seicentomila euro a titolo di canoni di locazione, con privilegio e prededuzione. Il compendio immobiliare era stato oggetto di un’operazione trilaterale risalente al 2003: vendita dalla società poi insolvente a una società di leasing, concessione in leasing alla creditrice e locazione di ritorno alla stessa società utilizzatrice.

Il Giudice delegato ha escluso il credito, ritenendo il contratto di locazione simulato e dissimulante un finanziamento. Il Tribunale ha respinto l’opposizione: ha escluso la simulazione, ma ha accolto l’eccezione di annullamento del contratto per conflitto di interessi dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., rilevando che l’operazione era stata vantaggiosa solo per la creditrice. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, legata alla mancata impugnazione della delibera consiliare e alla mancata sospensione del giudizio di opposizione in attesa del giudizio di responsabilità. Il problema è ricostruito muovendo dalla distinzione tra il conflitto che si manifesta in sede deliberativa, regolato dall’art. 2391 c.c. per le s.p.a. e dal secondo comma dell’art. 2475-ter c.c., e il conflitto che emerge in sede rappresentativa, disciplinato dall’art. 1394 c.c.

La Corte rileva però che tale questione non trova alcun riscontro nel decreto impugnato, che si è limitato a constatare la posizione dell’amministratore sottoscrittore del contratto. Essendo stata posta per la prima volta in sede di legittimità, la questione è inammissibile. La stessa conclusione vale per la deduzione sull’identità degli assetti proprietari e per quella sul preteso difetto di legittimazione attiva della procedura. La Corte sottolinea come non venga in rilievo un’azione di annullamento, ma la mera eccezione di annullabilità opposta per paralizzare una pretesa creditoria, nell’ambito del potere del curatore di eccepire i fatti impeditivi del diritto fatto valere.

Nel merito, la Corte ribadisce che il conflitto di interessi deve essere accertato in concreto, con riferimento al singolo negozio, e richiama l’indirizzo secondo cui la strumentalità di un’operazione alla conservazione del valore della partecipazione non può ritenersi in re ipsa. Il Tribunale, allineandosi a tali principi, ha ampiamente descritto le ragioni per cui l’operazione era vantaggiosa solo per la creditrice. A fronte di una motivazione così articolata, non è ammessa una rilettura degli accertamenti in fatto.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il dedotto errore di percezione, richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, e chiarisce che un’autonoma questione di violazione dell’art. 115 c.p.c. può porsi solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge. Il giudice è peritus peritorum e non è tenuto a contestare la perizia di parte né a disporre una c.t.u. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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