Responsabilità sanitaria: c.t.u. civile utilizzabile nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 258 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il giudice può valutare autonomamente gli esiti della c.t.u. espletata nel separato processo civile, anche se il presunto responsabile non vi abbia partecipato, e il sanitario può contestarli nel giudizio contabile. La legge n. 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco) non ha valenza retroattiva e le maggiori garanzie difensive ivi previste non si estendono ai processi contabili relativi a illeciti anteriori alla sua entrata in vigore. Integra condotta omissiva gravemente colposa del medico, fonte di danno erariale indiretto, l’omessa prescrizione della consulenza chirurgica d’urgenza o del ricovero ospedaliero dopo la corretta diagnosi di patologia acuta, non essendo sufficienti mere raccomandazioni al paziente.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale aveva assolto un’ausiliaria e condannato il medico appellante al risarcimento del danno erariale indiretto di € 7.720,41 in favore dell’azienda ospedaliera. La somma corrispondeva a quanto la struttura aveva sborsato in esecuzione di una sentenza del tribunale civile, che l’aveva ritenuta contrattualmente responsabile per la negligente condotta dei sanitari, sfociata nella mancata tempestiva diagnosi di appendicite acuta a danno di un paziente e nelle conseguenti complicazioni.

I primi giudici ravvisarono una condotta omissiva gravemente colposa del medico, consistita nel non aver prescritto una consulenza chirurgica d’urgenza e nel non aver disposto il ricovero per osservazione. Il medico ha reiterato in appello le censure disattese, lamentando la violazione del contraddittorio per l’uso della c.t.u. civile e contestando l’addebito, con richiesta di nuova consulenza tecnica e, in subordine, di riduzione del quantum.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello esamina pregiudizialmente il motivo in rito sulla mancata nomina di un c.t.u. in primo grado. Lo ritiene infondato: la decisione territoriale è immune da censure, avendo reputato bastevole la consulenza disposta nel giudizio civile. Questa, per un verso, non risulta contestata con specifica c.t.p. nel giudizio contabile e, per altro verso, si è formata in contraddittorio anche con il perito dell’ospedale convenuto, nel processo ove furono dedotte osservazioni in favore del sanitario, poi confutate dal collegio peritale d’ufficio.

Gli esiti peritali, afferma la Corte, possono essere autonomamente valutati dal giudice contabile e, specularmente, criticati dal sanitario nel successivo giudizio di responsabilità. La legge n. 24/2017 non ha valenza retroattiva: le maggiori garanzie difensive da essa introdotte non si estendono ai processi contabili per illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore, richiamandosi sul punto C. conti, Sez. I App. n. 262/2018. Per le stesse ragioni è rigettata la rinnovata istanza istruttoria, essendo la causa pienamente matura per la decisione.

Nel merito la Corte conferma la responsabilità del medico. Richiamate per relationem le argomentazioni del P.G. ex art. 17 disp. att. c.g.c., osserva che, a fronte di un conclamato e diagnosticato attacco acuto, in un paziente già dimesso e nuovamente sintomatico, il sanitario avrebbe dovuto disporre almeno il ricovero per lo stretto monitoraggio, data la subdola evoluzione della patologia verso la peritonite. Non bastavano le mere raccomandazioni al paziente dimesso: si tratta di valutazione prettamente medica, non demandabile al malato. Solo ove lo specialista chirurgo avesse ritenuto il paziente dimissibile, il medico avrebbe potuto procedere diversamente.

È invece accolto il motivo subordinato sul quantum. La sentenza di primo grado aveva già fatto uso del potere equitativo ex art. 1226 c.c. e di quello riduttivo ex art. 52 t.u.C.d.c., tenendo conto della ipotetica concorrenza causale dell’equipe chirurgica. La Corte ritiene che tali circostanze vadano maggiormente valorizzate, con ulteriore dimidiazione: l’importo è rideterminato in € 3.860,21, oltre interessi legali. Nulla si statuisce sulla posizione dell’appellata, per il giudicato assolutorio formatosi. Le spese sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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