Potere riduttivo dell’addebito e scelte assicurative dell’azienda sanitaria (Corte dei Conti Sez. I App. n. 259 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere riduttivo dell’addebito è rimesso al prudente apprezzamento del giudice contabile, che può limitare il quantum di danno posto a carico dell’autore dell’illecito erariale in presenza di una congrua giustificazione. Tra le circostanze oggettive idonee a fondare la riduzione rientra la scelta organizzativa dell’ente danneggiato in materia di copertura assicurativa, segnatamente il ricorso a polizze con clausola di self insurance retention che lascino a carico della struttura i risarcimenti inferiori alla soglia convenzionale. Tale valutazione integra l’esercizio del potere riduttivo ex art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994 e non una fattispecie di concorso di terzi estranei ex art. 83, comma 2, c.g.c., restando la scelta del sistema assicurativo nella discrezionalità dell’amministrazione.
Il Fatto
Una paziente aveva agito per il riconoscimento di un danno da malpractice medica, contestando un ritardo diagnostico e le modalità di due interventi chirurgici che avevano determinato un linfedema. A seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo, l’azienda sanitaria territoriale di appartenenza addiveniva a un accordo transattivo e corrispondeva alla paziente un importo complessivo di euro 55.000,00, con conseguente avvio dell’azione contabile per danno erariale indiretto.
La Sezione giurisdizionale regionale accoglieva parzialmente la domanda e condannava la sanitaria al pagamento di euro 44.000,00, applicando una riduzione del 20 per cento. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore generale, deducendo la violazione dei criteri di quantificazione del danno e il difetto di motivazione, nonché l’insussistenza dei presupposti del potere riduttivo e del concorso di terzi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello ha innanzitutto delimitato l’oggetto del gravame, precisando che, in assenza di appello incidentale della convenuta, risultava ormai acclarata la gravissima condotta della sanitara e che la controversia era circoscritta alla sola riduzione equitativa del quantum. Ha pertanto respinto il primo motivo, rilevando che la pronuncia di primo grado non era priva di motivazione, ma si fondava su una valutazione di natura equitativa collocata nel solco di un orientamento consolidato della Sezione territoriale.
Il richiamo operato dal giudice di prime cure a un precedente conforme della medesima Sezione è stato ritenuto pienamente aderente al dettato dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., che consente il rinvio a precedenti cui il giudice intenda conformarsi, e all’art. 17 delle disposizioni di attuazione, che ammette la motivazione anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi. Ne deriva che il percorso argomentativo seguito risulta immune dai vizi denunciati.
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato: il ricorso al potere riduttivo si desume dal tenore complessivo della sentenza impugnata, dal richiamo a valutazioni equitative e dall’orientamento della Sezione. Il Collegio ha respinto la tesi dell’appellante che pretendeva di ricondurre la decurtazione alla disciplina dell’art. 83, comma 2, c.g.c., ribadendo che rientra nelle scelte discrezionali dell’ente l’individuazione del sistema assicurativo più confacente, nel rispetto dell’obbligo di copertura imposto dall’art. 27, comma 1 bis, d.l. n. 90/2014, confermato dall’art. 10, legge n. 24/2017.
Sul terzo motivo la Corte ha ricostruito la fisionomia del potere riduttivo, richiamando gli artt. 83, comma 1, r.d. n. 2440/1923, 52, comma 2, r.d. n. 1214/1934 e art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994, recepiti dall’art. 130, comma 6, c.g.c. Il suo esercizio è eventuale e discrezionale, con i soli limiti della coerenza e della proporzionalità, e può tener conto di circostanze oggettive quali la non lineare organizzazione della struttura o la particolare complessità gestionale. Nella specie, la clausola di auto-assicurazione che lasciava a carico dell’azienda i sinistri inferiori a euro 500.000,00 ha giustificato la riduzione secondo i canoni dell’art. 1226 c.c., senza trascendere i parametri della logicità e della ragionevolezza. L’appello è stato quindi rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata e spese compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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