Pensione di inabilità e calcolo del bonus figurativo entro il massimale di 40 anni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 221 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 è calcolata nella misura che sarebbe spettata al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, ma in nessun caso può essere computata un’anzianità utile superiore a 40 anni. Nell’anzianità utile rientrano sia il servizio effettivo sia gli aumenti di computo riconosciuti dalla legge, incluse le maggiorazioni per servizio operativo e quelle per lavoratori invalidi di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Il bonus figurativo finalizzato ad avvicinare l’anzianità al tetto dei 40 anni va riconosciuto solo nella misura occorrente al raggiungimento di tale limite. Il rimedio della neutralizzazione dei contributi figurativi, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale per il sistema retributivo di cui alla legge n. 297/1982, non è applicabile ai trattamenti liquidati con il sistema misto o contributivo, nei quali la base di calcolo non è correlata all’ultima fase della vita lavorativa.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero della Difesa, transitato nei ruoli civili e titolare di pensione di inabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, contestava le modalità di calcolo del trattamento pensionistico. L’Istituto previdenziale gli aveva riconosciuto un bonus figurativo di 7 anni e 5 mesi, mentre il ricorrente asseriva di avere diritto a circa 12 anni di maggiorazione convenzionale, sull’assunto che dovessero essere escluse dal computo le maggiorazioni figurative prive di incidenza economica sul montante contributivo.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione, con neutralizzazione delle maggiorazioni figurative non utili per l’accesso al trattamento e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, dopo avere richiamato il tenore dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, ha precisato che per anzianità utile ai fini del trattamento di quiescenza deve intendersi la somma dei servizi e dei periodi computabili, composta dal servizio effettivo e dagli aumenti di computo di cui al Capo III del d.P.R. n. 1092/1973. Ha quindi osservato che il diritto alle maggiorazioni per servizio operativo sorge ipso iure, mentre il beneficio di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 per i lavoratori invalidi è subordinato a specifica domanda dell’interessato, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò posto, la Corte ha rilevato che l’anzianità contributiva complessiva del ricorrente alla cessazione dal servizio era pari a 32 anni, 6 mesi e 24 giorni. L’attribuzione del bonus in misura superiore a quella riconosciuta dall’INPS — fermo il tetto dei 40 anni — avrebbe comportato la liquidazione della pensione con un’anzianità contributiva eccedente il massimale previsto dalla legge. L’Istituto aveva quindi correttamente calcolato il bonus figurativo sino al raggiungimento del limite massimo, senza alcun errore di valutazione.
Quanto alla domanda di neutralizzazione delle maggiorazioni figurative, la Corte ha richiamato i principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale rimedio ha carattere speciale ed è stato elaborato con riferimento al sistema retributivo di cui alla legge n. 297/1982, incentrato sulla valorizzazione dell’ultima fase della vita lavorativa. Nel sistema successivo alla riforma del 1992, la base di calcolo non persegue la finalità di garantire una più favorevole determinazione della pensione, sicché la neutralizzazione non può operare per i trattamenti liquidati con il metodo misto o contributivo.
La Corte ha infine escluso che le maggiorazioni abbiano illegittimamente ridotto il bonus, osservando che la tesi del ricorrente avrebbe determinato un trattamento pensionistico più favorevole di quello spettante in caso di permanenza in servizio, frustrando la ratio della disposizione diretta a evitare un trattamento deteriore in caso di sopraggiunta infermità invalidante. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite, mentre la memoria depositata dal ricorrente in data 30 giugno 2026 è stata dichiarata irricevibile in quanto non prevista dal codice di giustizia contabile, che subordina il deposito di note a preventiva autorizzazione del giudice.
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Nota della Redazione
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