Responsabilità contabile del secondo chirurgo per errore di lato nell’asportazione del rene (Corte dei Conti Sez. II App. n. 139 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità sanitaria, grava su ciascun componente dell’equipe chirurgica un obbligo di diligenza e prudenza che non si esaurisce nell’espletamento delle proprie specifiche mansioni, ma si estende all’operato e agli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Rientra pertanto tra i doveri di ogni singolo operatore, a prescindere dal ruolo rivestito, quello di prendere visione della cartella clinica e delle indagini strumentali prima dell’intervento e di segnalare, anche senza particolari formalità, il proprio motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche, potendo solo in tal modo esimersi dalla concorrente responsabilità. L’obbligo di accertarsi personalmente della corretta lateralità dell’organo da asportare è ancora più pressante in ragione della causa oncologica dell’asportazione ed è riferibile anche alla specifica competenza del secondo chirurgo urologo. Sul piano processuale, il giudice contabile può fondare il proprio convincimento su prove atipiche, comprese le risultanze dell’istruttoria penale e le perizie di parte, purché ne dia adeguata motivazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un intervento di chirurgia urologica nel quale, per un errore di lato, viene asportato il rene sano in luogo di quello affetto da neoplasia. Nel referto della tac addomino-pelvica la lateralità dell’organo malato era stata indicata erroneamente; l’errore non veniva rilevato dai due chirurghi, che non ricontrollavano le immagini strumentali prima dell’operazione.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con la sentenza n. 18/2023, ha condannato a titolo di colpa grave i sanitari coinvolti al risarcimento del danno in favore dell’azienda sanitaria, ripartendo l’incidenza causale delle rispettive condotte. L’appellante principale, secondo chirurgo, ha impugnato la decisione contestando l’accertamento della propria responsabilità, la sussistenza del nesso causale e la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’appellante ha sostenuto che la declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela avrebbe impedito il formarsi di un giudicato sulla responsabilità penale, imponendo al giudice contabile un’autonoma valutazione dei fatti. La censura è infondata: nell’atto di citazione la Procura ha chiarito che l’imputazione della condotta gravemente colposa è scaturita dalla valutazione di tutto il materiale probatorio, e non dalla sentenza penale in sé.

La Corte richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, purché ne fornisca adeguata motivazione e siano idonee a offrire elementi di giudizio non smentiti dalle altre risultanze (Cass. civ., sez. III, n. 13229 del 2015; Cass. civ., sez. III, n. 2193 del 2015). Tra queste rientrano gli atti dell’istruttoria penale e le perizie di parte. Il primo grado ha dunque correttamente valutato la responsabilità amministrativa sulla base di tutto il materiale in suo possesso.

Il secondo motivo investe il nesso causale. La Corte ribadisce che in materia di responsabilità sanitaria grava su ogni membro dell’equipe un obbligo di diligenza esteso all’operato altrui, con la conseguente necessità di prendere visione delle indagini prima dell’operazione e di segnalare il proprio dissenso (Cass. civ., sez. III, n. 26307 del 2019; Cass. n. 30991 del 2015). Il ruolo di secondo operatore non esonera dal verificare la corretta lateralità della sede di asportazione, tanto più quando l’errore di lato sia riconosciuto come evenienza frequente. La condotta dell’appellante integra negligenza, imprudenza e imperizia ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ.

Quanto all’ureteroscopio flessibile, la doglianza sul suo malfunzionamento è irrilevante: il giudice di primo grado ha ritenuto secondario accertarne la disponibilità, poiché sarebbe stato inaccettabile procedere all’intervento demolitivo senza visionare le immagini della tac. In ogni caso la diligenza imponeva di rinviare l’operazione ove non fosse stato possibile accertare previamente la sede delle lesioni.

Il terzo motivo contesta la quantificazione del danno. La Corte rileva che l’appellante muove da una percentuale di invalidità del 55% che non trova riscontro negli atti, mentre il consulente di parte indica l’80%; la somma liquidata dall’azienda risulta equa e coerente con le tabelle invocate, anche per il danno riflesso dei congiunti. L’appello è quindi rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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