Compensi CdA fondazioni private con contributi pubblici: gratuità (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 68 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alle fondazioni di diritto privato che ricevono contributi pubblici per lo svolgimento della propria attività istituzionale si applica il principio di gratuità dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010. Il divieto di emolumenti opera a prescindere dalla misura della partecipazione dell’ente pubblico e dalla natura privata dell’ente finanziato, salvo che ricorrano le eccezioni espressamente previste dalla legge. La deroga ammessa dalla circolare MEF n. 33 del 28 dicembre 2011 presuppone contributi che non finanziano la mission dell’ente destinatario, ma siano destinati a soggetti terzi, con funzione di mera partita di giro. Il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali risponde a un’esigenza di coordinamento della finanza pubblica e di controllo sul buon uso delle risorse.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune lombardo ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo sull’applicabilità del principio di gratuità dei compensi ai membri del consiglio di amministrazione di una Fondazione di diritto privato che gestisce una scuola dell’infanzia, un asilo nido e una residenza sanitaria assistenziale. L’ente, nato come opera pia e trasformato in fondazione con legge regionale n. 1/2003, persegue finalità sociali nei settori dell’istruzione, dell’educazione e dell’assistenza.

Il Comune sostiene che i contributi pubblici ricevuti dalla Fondazione non siano destinati al funzionamento dell’ente, ma alle finalità benefiche, e che pertanto sarebbe ammissibile un compenso per gli amministratori. Il quesito investe anche la possibilità di prevedere un emolumento per le funzioni svolte nei settori operativi delineati dal Modello di organizzazione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo — il Sindaco è organo legittimato a rappresentare l’ente — e sotto quello oggettivo, trattandosi di questione interpretativa relativa a una norma di contabilità pubblica. L’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010 è qualificato come disposizione di contenimento del costo degli apparati amministrativi e principio di coordinamento della finanza pubblica, come riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 161/2012.

Nel merito, la Corte ha ricostruito l’ambito applicativo della norma: la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi pubblici è onorifica, con le sole eccezioni del rimborso delle spese documentate e dei gettoni di presenza già previsti, entro il limite di legge. Il d.l. n. 5/2012 ha poi escluso dal divieto gli incarichi nei collegi dei revisori e sindacali.

Quanto alle categorie escluse — università, enti e fondazioni di ricerca, camere di commercio, enti del servizio sanitario nazionale, ONLUS e società — la Fondazione non vi rientra, con la conseguenza che il divieto non può essere superato. La giurisprudenza contabile richiamata (Sezione delle Autonomie n. 11/2016/QMIG e n. 9/2019/QMIG) conferma che il principio si applica a tutti gli enti, pubblici e privati, che ricevono contributi pubblici, indipendentemente dalla misura della partecipazione pubblica.

La tesi del Comune, fondata sulla destinazione dei contributi, non è stata condivisa. La deroga prospettata dalla circolare MEF n. 33 del 28 dicembre 2011 riguarda fattispecie diverse: contributi che non finanziano l’attività dell’ente destinatario e sono diretti a terzi, transitando dal bilancio in regime di partita di giro. Nel caso esaminato, invece, i contributi di Stato, Regione e Comune coprono i costi di gestione della scuola dell’infanzia, di cui la Fondazione è proprietaria, e ne sostengono la mission statutaria.

La Sezione ha osservato che la nomina dei componenti del CdA da parte del Sindaco rafforza il legame della Fondazione con il territorio, senza mutarne la natura privata. Pur esprimendo qualche dubbio sull’attualità di misure di contenimento della spesa di tipo puntuale, la Corte ha concluso che, sul piano letterale e della ratio originaria, l’ambito applicativo della norma coincide con il rapporto tra Comune e Fondazione, con la conseguenza che essa deve trovare applicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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