Appello pensionistico ammesso per omessa valutazione degli atti interruttivi della prescrizione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 73 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica l’art. 170 c.g.c. limita i motivi di appello alle sole questioni di diritto. Costituisce questione di fatto, deducibile in appello, il vizio di omessa motivazione che si configuri quando la sentenza, dichiarando la prescrizione dei ratei, ometta del tutto di valutare gli atti interruttivi versati in atti, decisivi per la definizione del giudizio. In tal caso la sentenza è annullata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., per una nuova pronuncia sul merito e sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, già sovrintendente della Polizia di Stato in congedo, aveva ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata di VIII categoria, Tab. A, a vita, con decreto ministeriale trasmesso all’INPS nel febbraio 2014. L’Istituto non aveva mai erogato il trattamento, nonostante solleciti e una successiva diffida.

Adito il giudice di primo grado, questi aveva accolto il ricorso riconoscendo il diritto alla prestazione e condannando l’INPS al pagamento. Tuttavia, in accoglimento dell’eccezione dell’Istituto, aveva dichiarato prescritte tutte le somme dovute oltre il quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso, “in assenza di altro atto interruttivo medio tempore intervenuto”. Deceduto il ricorrente, gli eredi hanno proposto appello limitatamente alla declaratoria di prescrizione e alla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dall’INPS sul presupposto che esso investa una valutazione sull’assetto dei fatti, inibita dall’art. 170, comma 1, c.g.c. La norma, nei giudizi pensionistici, limita i motivi di appello alle sole questioni di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.

Il Collegio richiama i criteri di distinzione elaborati dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000. I motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; rientrano tra essi i vizi che comportino nullità della sentenza o del processo. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

La giurisprudenza contabile precisa poi che l’omessa motivazione ricorre quando il giudice ha radicalmente omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento. La motivazione apparente si realizza invece quando le argomentazioni sono inidonee a rivelare la ratio decidendi, o quando gli elementi sono indicati in modo logicamente inconciliabile o obiettivamente incomprensibile.

Nel caso esaminato, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di valutare le allegazioni sugli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dal ricorrente, decisivi per la definizione del giudizio. Il tenore letterale delle espressioni usate dal giudice di prime cure — “in assenza di altro atto interruttivo medio tempore intervenuto” anziché “di altro valido atto interruttivo” — esclude qualsiasi valutazione, in punto di diritto, sull’efficacia di quegli atti. Si configura così un’omessa valutazione delle prove su un punto dirimente, costituente questione di fatto.

La natura assorbente di tali doglianze rende ultronea ogni altra delibazione. L’appello è accolto; la sentenza è annullata con rinvio al primo giudice perché, in diversa composizione, si pronunci sul merito e sulle spese, anche del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *