Responsabilità del sindaco e inadempimento opposto alla curatela (Cass. civ. Sez. I n. 4346 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ove il sindaco di una società fallita chieda l’ammissione del proprio credito per il compenso maturato, la curatela può opporre l’eccezione di inadempimento ai doveri di vigilanza ai sensi dell’art. 2407 cod. civ., in applicazione dei principi sull’onere della prova enunciati dalle Sezioni Unite n. 13533/2001. Grava sul curatore allegare i fatti storici di gestione sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza e un comportamento specifico e negligente del sindaco; spetta invece al sindaco provare l’esatto adempimento, cioè di aver attivato con diligenza professionale ogni strumento di reazione utile ed efficace, non meramente formale. La responsabilità dell’organo di controllo non richiede l’individuazione di specifici comportamenti vietati, essendo sufficiente la mancata reazione a una macroscopica violazione o ad atti di dubbia legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, già sindaco di una società poi fallita, aveva chiesto l’insinuazione in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. del credito per compenso relativo agli esercizi 2016, 2017 e parte del 2018. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; il Tribunale di Ancona, con decreto del 09.07.2020, aveva respinto l’opposizione ex art. 98 legge fall.
Il Tribunale aveva ravvisato un inadempimento del sindaco per non aver attivato strumenti di reazione rispetto ad alcuni atti di gestione degli amministratori: una scrittura ricognitiva del 2014 che aveva posticipato la restituzione di un finanziamento alla holding e l’omessa svalutazione di un credito verso una società del gruppo in crisi. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui la curatela ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati unitariamente. La Corte ricostruisce la regola dell’onere della prova modellandola sulla peculiarità della funzione di vigilanza del sindaco. Il curatore deve allegare e provare i fatti di gestione e il comportamento negligente; il sindaco deve dimostrare l’esatto adempimento, cioè di aver ricercato lo strumento di volta in volta più consono per un’effettiva vigilanza.
Il Collegio richiama il principio di Cass. n. 16314/2017, Cass. n. 20651/2019 e Cass. n. 32397/2019: non occorre individuare comportamenti espressamente contrastanti con il dovere, essendo sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano reagito ad atti di dubbia legittimità. Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato in via incidentale la mala gestio degli amministratori, individuato la condotta omissiva del sindaco e il nesso causale con l’aggravamento del dissesto.
La censura sulla mancata indicazione degli strumenti di reazione è infondata: il riferimento implicito è agli strumenti offerti dal codice civile, come la convocazione ex art. 2406, comma 2, cod. civ. o la denuncia ex art. 2409 cod. civ.. Le doglianze sulla presunta assenza di crisi nel 2014 costituiscono censure di merito, non sindacabili in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. Il ricorso difetta inoltre di autosufficienza quanto al piano di risanamento.
Il quarto motivo, sull’omesso esame della svalutazione dei crediti, è inammissibile per genericità e difetto di localizzazione processuale. Il quinto, sulla responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., è inammissibile: il relativo accertamento è riservato al giudice di merito. Il sesto motivo, sul doppio contributo unificato, è infondato: le Sezioni Unite n. 4315/2020 e la rubrica dell’art. 98 legge fall. confermano la natura impugnatoria, sia pur sui generis, dell’opposizione allo stato passivo.
Nota della Redazione
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