Polizza professionale: premio tardivo e copertura retroattiva per l’assicurato (Cass. civ. Sez. III n. 19038 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione contro i danni, il pagamento tardivo del premio determina la sospensione degli effetti della copertura; una volta eseguito il versamento, però, la garanzia opera nella sua pienezza, compresa l’efficacia retroattiva convenzionalmente pattuita fino alla decorrenza fissata in polizza. Il meccanismo retroattivo articolato dalle parti non può essere neutralizzato dal ritardo nel pagamento, perché l’art. 1901 cod. civ. collega al versamento non la perdita, ma la piena espansione degli effetti del contratto. Il giudice del merito che identifichi il sinistro assicurato senza esaminare i contenuti specifici dell’atto che lo configura, e quindi senza verificarne la collocazione temporale, incorre in omesso esame di un fatto decisivo, perché la data del comportamento colposo condiziona la stessa operatività della garanzia.
Il Fatto
Il dante causa degli odierni ricorrenti, avvocato e Commissario Straordinario di un’azienda sanitaria, riceveva la notifica di un invito a dedurre della Procura della Repubblica presso la Corte dei conti, con il quale si ipotizzava a suo carico una responsabilità per danno erariale. Attivava quindi la copertura assicurativa per responsabilità professionale, che estendeva la garanzia alle spese legali, avvalendosi dell’attività dell’altro odierno ricorrente per le controdeduzioni.
Il giudizio contabile non aveva seguito per il sopraggiunto decesso dell’assicurato. Gli eredi convenivano dinanzi al Tribunale la società intermediaria e la Rappresentanza degli assicuratori, chiedendo il rimborso delle spese legali. La domanda era rigettata in primo grado e l’appello era respinto dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 240/2020, sul presupposto che il premio fosse stato versato dopo i fatti contestati e che la copertura non operasse retroattivamente. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare: la memoria depositata dalla compagnia subentrata nei rapporti contrattuali è dichiarata irrituale, perché parti intimate, pur raggiunte dalla notifica, non avevano resistito con controricorso.
Nel merito, il primo motivo è accolto. Il giudice di appello aveva circoscritto la contestazione erariale alle sole delibere di acquisto di macchinari, tutte anteriori al versamento del premio. I ricorrenti avevano però evidenziato, già in appello, che l’invito a dedurre configurava anche un danno da inoperatività e un danno all’immagine, riferiti a tutto l’arco dell’incarico e, dunque, a un periodo successivo a quella data. La Corte rileva che il giudice territoriale ha confermato la decisione di primo grado senza esaminare i contenuti specifici dell’atto, indispensabili per collocare temporalmente i fatti oggetto di garanzia: così è incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
È fondato anche il secondo motivo. La corte distrettuale aveva individuato nel versamento del premio la ragione per cui la decorrenza retroattiva non avrebbe operato. La Corte corregge questa lettura: la clausola sull’inizio e termine della garanzia articolava un meccanismo che riferiva la copertura a eventi anteriori alla sottoscrizione. Tale meccanismo, al pari di ogni effetto della polizza, restava sospeso fino al pagamento, ma da quel momento in poi operava nella sua pienezza. La decisione impugnata viola dunque l’art. 1901 cod. civ., che al versamento collega la piena efficacia del contratto e non la perdita della retroattività pattuita.
La Corte aggiunge un ulteriore argomento: anche la seconda polizza, per la quale non era venuto in rilievo alcun ritardo nel pagamento, configurava autonomamente l’efficacia retroattiva dalla stessa data convenzionale. Ne deriva che, anche a prescindere dalla prima polizza, l’effetto della copertura a ritroso sarebbe comunque scaturito dalla garanzia successiva.
Accolti il primo e il secondo motivo, restano assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dell’impugnazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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