Prova presuntiva e scientia fraudis nell’actio pauliana: requisiti di gravità e precisione (Cass. civ. Sez. III n. 28575 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. è prospettabile, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., deducendo che il giudice di merito ha fondato la presunzione su un fatto storico privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, così sussumendo sotto la norma fatti che non possiedono quelle caratteristiche. Compete alla Corte di cassazione verificare se l’art. 2729 cod. civ. sia stato applicato correttamente non solo in astratto, ma anche nella concreta sussunzione del fatto. Il requisito della concordanza, in particolare, esprime la convergenza di più indizi: un unico elemento presuntivo, per ciò solo, ne difetta. Nell’actio pauliana, la scientia fraudis del terzo acquirente non può essere desunta dalla sola trascrizione di un sequestro conservativo poi revocato e cancellato, trattandosi di indizio equivoco e inidoneo a fondare l’inferenza.

Il Fatto

Una società creditrice, in forza di un decreto ingiuntivo e poi di una sentenza di condanna al pagamento di oltre ottocentomila euro per opere edili, agiva con actio pauliana per ottenere la declaratoria di inefficacia di una compravendita immobiliare stipulata dalla debitrice in favore di una terza società acquirente. Il trasferimento era avvenuto dopo la trascrizione di un sequestro conservativo concesso alla creditrice e poi revocato in sede di reclamo, con conseguente cancellazione della trascrizione.

Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava inefficace l’atto di compravendita. La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello principale dell’acquirente e l’appello incidentale della debitrice. La terza acquirente proponeva allora ricorso per cassazione, censurando il ragionamento presuntivo con cui i giudici di merito avevano ritenuto provata la scientia fraudis.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la configurabilità del vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2729 cod. civ. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 1785 del 2018 e di Sez. III n. 19485 del 2017: la violazione della norma sulla prova presuntiva è deducibile quando il giudice di merito abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza, incorrendo così in una falsa applicazione della norma.

Il Collegio ricostruisce analiticamente i tre requisiti. La precisione evoca la non equivocità dell’inferenza, che non deve prestare il fianco a conclusioni contraddittorie. La concordanza esprime la convergenza di più indizi verso il fatto da provare. La gravità indica l’elevato grado di attendibilità del convincimento, che non deve tradursi in certezza ma nella maggiore probabilità dell’esistenza del fatto ignoto rispetto alla sua inesistenza.

Quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto questi tre caratteri fatti concreti che non li possiedono, il ragionamento è censurabile ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e spetta alla Cassazione controllare l’applicazione della norma anche a livello di fattispecie concreta.

Nel caso di specie, il ragionamento presuntivo si fonda su un unico elemento: la trascrizione del sequestro conservativo, per ciò solo privo del requisito della concordanza. Tale indizio è inoltre equivoco: il sequestro era stato revocato per difetto del fumus e la trascrizione cancellata. Neppure può valorizzarsi il contesto della compravendita tra società immobiliari, la cui attività istituzionale è proprio acquistare e vendere immobili. Il dato fattuale difetta dunque di gravità e precisione.

Il ricorso è accolto nei termini indicati. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame applicando il principio disatteso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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