Responsabilità solidale dell’affidatario per ferie e permessi nel subappalto pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7028 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale dell’affidatario prevista dall’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 si estende all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del subappaltatore verso i propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Essa opera anche per gli emolumenti privi di natura esclusivamente retributiva, quali l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, purché trovino fondamento nella contrattazione collettiva. Il regime del codice degli appalti si cumula con quello dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, senza che la componente risarcitoria di tali voci possa escludere la tutela solidale del lavoratore.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una cooperativa che svolgeva in subappalto un servizio di ristorazione e smaltimento rifiuti a bordo dei treni, ha agito nei confronti del proprio datore e degli altri soggetti della filiera contrattuale per ottenere gli emolumenti maturati.

La catena dell’appalto muoveva dalla committente ferroviaria, affidataria del servizio a una società di ristorazione, che lo aveva subappaltato a un consorzio e questi, a sua volta, alla cooperativa datrice di lavoro. Il lavoratore ha chiesto il pagamento anche nei confronti dell’affidatario, quale cessionario d’azienda della cooperativa. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità solidale per il TFR, ma l’aveva esclusa per l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, ritenendo che tali voci avessero anche componente risarcitoria. Da qui il ricorso in cassazione del lavoratore.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di integrazione del contraddittorio verso il fallimento della cooperativa. La richiesta è disattesa: il fallimento non era parte nel giudizio di appello e non è litisconsorte necessario, non ravvisandosi gli estremi dell’art. 331 cod. proc. civ. La solidarietà, anche con beneficium excussionis, tra più soggetti convenuti non integra un’ipotesi di cause inscindibili né di cause dipendenti, che ricorre solo quando l’accoglimento del gravame sia idoneo a generare incompatibilità con una decisione passata in giudicato rispetto al soggetto rimasto estraneo al giudizio di impugnazione.

Nel merito, il motivo deduce la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 per il mancato riconoscimento della solidarietà anche sulle ferie e sui permessi non goduti. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Sez. VI n. 10777 del 2017 e Sez. L n. 32867 del 2023) che ammette un duplice regime di responsabilità, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e del codice degli appalti.

Trattandosi di servizi pubblici essenziali, l’appalto stipulato dall’ente aggiudicatore è disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006, con la conseguente soggezione di tutti i componenti della filiera contrattuale alla responsabilità solidale dell’art. 118, comma 6, applicabile ratione temporis alla fattispecie.

La norma impone all’affidatario di osservare integralmente il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi e lo rende responsabile in solido dell’osservanza delle relative norme da parte dei subappaltatori verso i loro dipendenti. Ne discende una responsabilità per tutti gli obblighi contrattuali del datore subappaltatore, senza distinzione tra natura retributiva o risarcitoria degli emolumenti, purché di fondamento contrattuale collettivo. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a tale principio, è cassata con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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