Revocatoria fallimentare e pegno su polizza: difetto di interesse in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 7027 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare, il motivo di ricorso che censura l’omessa applicazione della disciplina sulle garanzie finanziarie di cui al d. lgs. n. 170/2004 è inammissibile per difetto di interesse quando la natura di garanzia finanziaria del pegno non sia idonea a sottrarre l’atto all’azione revocatoria. La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata anche per error in procedendo, ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., purché si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto. Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non osta a che il giudice di appello decida sulla base di ragioni diverse da quelle del primo grado.
Il Fatto
La curatela di un fallimento ha proposto azione revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l. fall. nei confronti di una banca, in relazione al pagamento di una somma incassata mediante escussione di un pegno costituito a garanzia di crediti su una polizza stipulata dalla società debitrice.
Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello della banca, ritenendo la questione sull’applicazione del d. lgs. n. 170/2004 nuova e, in ogni caso, irrilevante per difetto di prova sulla natura finanziaria della garanzia. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la qualificazione della questione come nuova, sostenendo che l’applicazione della disciplina sulle garanzie finanziarie attenga alla qualificazione giuridica e non al principio della domanda. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il giudice può riqualificare la domanda a condizione dell’invariabilità di petitum e causa petendi, e secondo cui in appello il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce di decidere su ragioni diverse.
Tuttavia, il giudice di legittimità può decidere la causa nel merito anche in caso di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sempre che la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto. Tale orientamento è conforme al principio di economia processuale e consente alla Corte di correggere la motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., anche con riferimento all’error in procedendo.
Nel caso di specie, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 4 d. lgs. n. 170/2004 non ha rilevanza ai fini dell’esenzione dall’azione revocatoria, non essendo la natura di garanzia finanziaria del pegno in grado di comportare alcuna esclusione dall’azione proposta. Ne consegue che il ricorrente non ha interesse a dolersi dell’omesso esame della diversa prospettazione della garanzia, con conseguente inammissibilità del motivo.
La Corte rileva inoltre la formazione di un giudicato interno in relazione alla natura regolare del pegno per omesso trasferimento della titolarità, nonché in relazione alla scientia decoctionis. Il secondo motivo, relativo alla strutturazione del pegno come garanzia finanziaria, è inammissibile per difetto di interesse, essendo la decisione impugnata stabilizzata dal consolidamento della prima concorrente ragione. Per le stesse ragioni è inammissibile il terzo motivo, sull’errata statuizione delle spese. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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