Accertamento induttivo puro e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 8780 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, il ricorso al metodo cd. induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, consente all’amministrazione finanziaria di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e di fondare la pretesa su elementi meramente indiziari, costituenti presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo, tuttavia, assolve tale onere quando allega e documenta elementi idonei a dimostrare la propria estraneità alla fattispecie evasiva contestata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., ed è preclusa in sede di legittimità ogni nuova valutazione del compendio istruttorio.
Il Fatto
Nell’ambito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società cooperativa, per l’anno d’imposta 2010, l’amministrazione finanziaria rinveniva cinque fatture emesse da un’impresa individuale, per un imponibile di € 15.120,00 e IVA di € 2.520,00. Poiché dall’Anagrafe tributaria risultava che il titolare di tale impresa aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini IRAP e IVA, l’Ufficio, dopo aver invano invitato il contribuente a esibire la documentazione contabile, procedeva all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973.
Muovendo dal cronologico dell’ultima fattura rinvenuta, l’Ufficio riteneva emesse almeno 201 fatture e, applicando la percentuale di redditività del 54,5% desunta dall’Applicativo RADAR, determinava ricavi per € 506.520,00 e maggiori imposte per IRPEF, IRAP e IVA, con sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto, deducendo di aver cessato l’attività dal 31 dicembre 2006 e di aver disconosciuto le fatture con denuncia-querela. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse considerato la sola denuncia-querela sufficiente a provare l’estraneità del contribuente. La Corte rigetta la censura.
Richiamando l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con la l. n. 134 del 2012, il Collegio ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su contrasto irriducibile o risulti perplessa e incomprensibile. Sul punto richiama Sez. U. n. 8053 del 2014 e Sez. I n. 7090 del 2022.
Nel caso concreto, la grave anomalia motivazionale non sussiste: la CTR ha motivato, sia pure sinteticamente, sull’estraneità del contribuente, evidenziando come la prova fosse desumibile non solo dalla denuncia-querela, ma anche da ulteriori elementi probatori valutati unitamente a essa, tra cui la documentazione attestante la cessazione dell’impresa e l’inverosimiglianza di ricavi ingenti regolati in contanti, senza verifiche presso gli istituti di credito.
Con il secondo motivo l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse disatteso il regime probatorio dell’accertamento induttivo. Anche tale censura è infondata.
La Corte ricostruisce il discrimine tra accertamento analitico induttivo e induttivo puro, richiamando Sez. V n. 33604 del 2019: solo nel secondo caso l’Ufficio può prescindere dalle scritture contabili e fondarsi su presunzioni supersemplici, con inversione dell’onere probatorio. Nella specie la CTR ha ritenuto assolto tale onere dal contribuente, mediante gli elementi già indicati. Il motivo presenta inoltre un profilo di inammissibilità, poiché sollecita una nuova valutazione del compendio istruttorio, preclusa in legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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